Art. 12.
      Soppressione, riconversione e qualificazione dei mercati
    1.  La  soppressione  definitiva  di  mercati o fiere puo' essere
disposta dai comuni in presenza delle seguenti condizioni:
      a) caduta sistematica della domanda;
      b)  numero  troppo  esiguo  di operatori o comunque persistente
scarsa funzionalita' ed attrattivita';
      c)  motivi  di pubblico interesse o cause di forza maggiore non
altrimenti eliminabili.
    2. Per finalita' di riconversione e riqualificazione, viabilita',
traffico, igiene e sanita' o altri motivi di pubblico interesse, puo'
essere  disposto  lo  spostamento  definitivo  dei  mercati o la loro
soppressione per sostituzione con altri mercati, di maggiore o minore
numero  di  posteggi,  contestualmente  istituiti.  In tale evenienza
l'assegnazione  dei  nuovi  posteggi  spetta,  in  primo  luogo, agli
operatori gia' presenti nei mercati, con scelta effettuata sulla base
dei  criteri  di cui all'art. 6, comma 4, con conservazione integrale
dell'anzianita'  maturata  e  senza  necessita'  di esperimento della
procedura di cui all'art. 6.
    3.  I  comuni possono disporre, in via temporanea, per un massimo
di sei mesi:
      a)  sospensioni  di  fiere  e mercati, salvo, ove possibile, la
messa   a  disposizione  degli  operatori  di  altre  aree  a  titolo
provvisorio;
      b) trasferimenti di fiere mercati;
      c) variazioni di data di svolgimento.
    4.  La  scelta delle aree per il trasferimento di fiere e mercati
e'  effettuata  sulla  base  dei criteri di cui all'art. 11, comma 3,
tenuto    conto    della   necessita'   di   favorire   la   graduale
riorganizzazione in aree attrezzate.
    5.   Qualora   nell'ambito   di   un   mercato  venga  a  crearsi
disponibilita'  di un posteggio, per rinuncia o decadenza, il comune,
informati gli operatori in esso presenti con apposito bando, accoglie
eventuali  istanze  di  miglioria o cambio di posteggio, nel rispetto
dei criteri di priorita' di cui all'art. 6, comma 4, senza necessita'
di esperimento della procedura di assegnazione di cui all'art. 6.
    6.  Per  la  valorizzazione  e  la  promozione di fiere e mercati
specializzati i comuni possono stipulare convenzioni con l'azienda di
promozione  turistica,  le  pro-loco,  le  istituzioni  pubbliche,  i
consorzi  o  le  cooperative  di  operatori  su  aree  pubbliche,  le
associazioni  di  categoria,  anche  prevedenti l'affidamento di fasi
organizzative  e  di  gestione,  con  esclusione dell'affidamento dei
compiti  inerenti  la  ricezione delle istanze di partecipazione e la
definizione delle graduatorie.
    7.  Per  favorire  la  valorizzazione  delle  produzioni  tipiche
regionali,  nei  mercati con almeno trenta posteggi, in sede di nuova
istituzione  o di ampliamento dei posteggi, debbono prevedersi almeno
due ulteriori posteggi, non conteggiati nei limiti di cui all'art. 10
comma  2,  destinati  alla  vendita  di prodotti alimentari tipici di
esclusiva provenienza regionale o di artigianato tipico umbro.