Art. 12. Soppressione, riconversione e qualificazione dei mercati 1. La soppressione definitiva di mercati o fiere puo' essere disposta dai comuni in presenza delle seguenti condizioni: a) caduta sistematica della domanda; b) numero troppo esiguo di operatori o comunque persistente scarsa funzionalita' ed attrattivita'; c) motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore non altrimenti eliminabili. 2. Per finalita' di riconversione e riqualificazione, viabilita', traffico, igiene e sanita' o altri motivi di pubblico interesse, puo' essere disposto lo spostamento definitivo dei mercati o la loro soppressione per sostituzione con altri mercati, di maggiore o minore numero di posteggi, contestualmente istituiti. In tale evenienza l'assegnazione dei nuovi posteggi spetta, in primo luogo, agli operatori gia' presenti nei mercati, con scelta effettuata sulla base dei criteri di cui all'art. 6, comma 4, con conservazione integrale dell'anzianita' maturata e senza necessita' di esperimento della procedura di cui all'art. 6. 3. I comuni possono disporre, in via temporanea, per un massimo di sei mesi: a) sospensioni di fiere e mercati, salvo, ove possibile, la messa a disposizione degli operatori di altre aree a titolo provvisorio; b) trasferimenti di fiere mercati; c) variazioni di data di svolgimento. 4. La scelta delle aree per il trasferimento di fiere e mercati e' effettuata sulla base dei criteri di cui all'art. 11, comma 3, tenuto conto della necessita' di favorire la graduale riorganizzazione in aree attrezzate. 5. Qualora nell'ambito di un mercato venga a crearsi disponibilita' di un posteggio, per rinuncia o decadenza, il comune, informati gli operatori in esso presenti con apposito bando, accoglie eventuali istanze di miglioria o cambio di posteggio, nel rispetto dei criteri di priorita' di cui all'art. 6, comma 4, senza necessita' di esperimento della procedura di assegnazione di cui all'art. 6. 6. Per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati specializzati i comuni possono stipulare convenzioni con l'azienda di promozione turistica, le pro-loco, le istituzioni pubbliche, i consorzi o le cooperative di operatori su aree pubbliche, le associazioni di categoria, anche prevedenti l'affidamento di fasi organizzative e di gestione, con esclusione dell'affidamento dei compiti inerenti la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie. 7. Per favorire la valorizzazione delle produzioni tipiche regionali, nei mercati con almeno trenta posteggi, in sede di nuova istituzione o di ampliamento dei posteggi, debbono prevedersi almeno due ulteriori posteggi, non conteggiati nei limiti di cui all'art. 10 comma 2, destinati alla vendita di prodotti alimentari tipici di esclusiva provenienza regionale o di artigianato tipico umbro.