Art. 13.
    Provvedimenti comunali per il commercio sulle aree pubbliche
    1.  I  comuni,  entro  centoottanta giorni dall'entrata in vigore
della  presente  legge, sentite le associazioni di categoria e quelle
dei  consumatori  provinciali,  nelle  loro  rappresentanze locali se
esistenti,  procedono  al  riordino  del  settore del commercio ed in
particolare provvedono:
      a)  alla  ricognizione  delle  fiere,  mercati e posteggi fuori
mercato  esistenti  o da istituire, trasferire di luogo, modificare o
razionalizzare, con relative date ed aree di svolgimento;
      b)  alle  determinazioni  in  materia  di ampiezza delle aree e
numero ed ampiezza dei posteggi;
      c)  alle  eventuali  determinazioni  di carattere merceologico,
previa approfondita indagine delle esigenze;
      d) alla definizione di eventuali priorita' integrative;
      e) alle eventuali determinazioni di cui all'art. 15, comma 6;
      f)  alle  determinazioni  in  materia di posteggi per operatori
portatori  di  handicap,  associazioni  di commercio equo e solidale,
produttori agricoli di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59;
      g)  alla  determinazione  delle  aree o dei periodi o di aree e
periodi  in  cui  concedere  posteggi  alle associazioni sportive, di
volontariato o pro-loco per l'esercizio delle attivita' commerciali o
di raccolta fondi in conformita' alle leggi che le regolano;
      h)  alle  determinazioni  in  materia  di  commercio  in  forma
itinerante;
      i)  alle  determinazioni  in  materia  di  aree  aventi  valore
archeologico,  artistico  e  ambientale  nelle  quali l'esercizio del
commercio e' vietato o sottoposto a condizioni particolari;
      j) alla determinazione degli orari di vendita;
      k) alle norme procedurali, ai sensi dell'art. 28, comma 16, del
decreto,  comprese  quelle  relative al rilascio, sospensione, revoca
delle autorizzazioni e delle concessioni di posteggio;
      l)  alla  ricognizione  ed  al  riordino  delle  concessioni di
posteggio;
      m)  alla  definizione  dei criteri di attribuzione dei posteggi
fuori mercato;
      n) alla definizione dei criteri di computo delle presenze;
      o) al riordino ed all'eventuale ricostruzione delle graduatorie
di presenza;
      p)  alle  eventuali  agevolazioni  ed  esenzioni  in materia di
tributi ed entrate, ai sensi dell'art. 28, comma 17 del decreto.
    2. I comuni stabiliscono:
      a)  la  cartografia  dei  posteggi  con  l'indicazione del loro
numero progressivo e dell'eventuale destinazione merceologica;
      b) le modalita' di accesso degli operatori al mercato o fiera e
la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
      c)   le   modalita'   tecniche  di  assegnazione  dei  posteggi
occasionalmente liberi;
      d)  le  modalita'  tecniche  di assegnazione dei posteggi nelle
fiere agli aventi diritto;
      e)  le  modalita'  e  i  divieti  da  osservarsi nell'esercizio
dell'attivita' di vendita.
    3.  L'esercizio  del  commercio  in  forma itinerante puo' essere
vietato  dai  comuni solo in aree previamente determinate, per motivi
di   tutela   del   patrimonio  storico,  archeologico,  artistico  e
ambientale,  di  sicurezza  nella  circolazione  stradale,  di tutela
igienico-sanitaria,  di compatibilita' estetica o funzionale rispetto
all'arredo urbano ed altri motivi di pubblico interesse.
    4.  I  comuni,  anche  mediante accordi intercomunali, sentite le
associazioni  di  categoria  provinciali,  nelle  loro rappresentanze
locali  se  esistenti,  possono  individuare,  in  via  generale o in
presenza   di   determinate  condizioni,  appositi  percorsi  ove  la
permanenza  degli  operatori  itineranti  non e' sottoposta a vincoli
temporali,  nonche' le distanze minime da rispettare nei confronti di
mercati o fiere nei giorni di svolgimento.
    5.  La  Regione  stabilisce  norme  valevoli  per i casi in cui i
comuni  non  ottemperino nei previsti termini agli obblighi di cui al
presente articolo e fintantoche' non vi abbiano provveduto.