Art. 13. Provvedimenti comunali per il commercio sulle aree pubbliche 1. I comuni, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria e quelle dei consumatori provinciali, nelle loro rappresentanze locali se esistenti, procedono al riordino del settore del commercio ed in particolare provvedono: a) alla ricognizione delle fiere, mercati e posteggi fuori mercato esistenti o da istituire, trasferire di luogo, modificare o razionalizzare, con relative date ed aree di svolgimento; b) alle determinazioni in materia di ampiezza delle aree e numero ed ampiezza dei posteggi; c) alle eventuali determinazioni di carattere merceologico, previa approfondita indagine delle esigenze; d) alla definizione di eventuali priorita' integrative; e) alle eventuali determinazioni di cui all'art. 15, comma 6; f) alle determinazioni in materia di posteggi per operatori portatori di handicap, associazioni di commercio equo e solidale, produttori agricoli di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59; g) alla determinazione delle aree o dei periodi o di aree e periodi in cui concedere posteggi alle associazioni sportive, di volontariato o pro-loco per l'esercizio delle attivita' commerciali o di raccolta fondi in conformita' alle leggi che le regolano; h) alle determinazioni in materia di commercio in forma itinerante; i) alle determinazioni in materia di aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio e' vietato o sottoposto a condizioni particolari; j) alla determinazione degli orari di vendita; k) alle norme procedurali, ai sensi dell'art. 28, comma 16, del decreto, comprese quelle relative al rilascio, sospensione, revoca delle autorizzazioni e delle concessioni di posteggio; l) alla ricognizione ed al riordino delle concessioni di posteggio; m) alla definizione dei criteri di attribuzione dei posteggi fuori mercato; n) alla definizione dei criteri di computo delle presenze; o) al riordino ed all'eventuale ricostruzione delle graduatorie di presenza; p) alle eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate, ai sensi dell'art. 28, comma 17 del decreto. 2. I comuni stabiliscono: a) la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo e dell'eventuale destinazione merceologica; b) le modalita' di accesso degli operatori al mercato o fiera e la regolazione della circolazione pedonale e veicolare; c) le modalita' tecniche di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi; d) le modalita' tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto; e) le modalita' e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attivita' di vendita. 3. L'esercizio del commercio in forma itinerante puo' essere vietato dai comuni solo in aree previamente determinate, per motivi di tutela del patrimonio storico, archeologico, artistico e ambientale, di sicurezza nella circolazione stradale, di tutela igienico-sanitaria, di compatibilita' estetica o funzionale rispetto all'arredo urbano ed altri motivi di pubblico interesse. 4. I comuni, anche mediante accordi intercomunali, sentite le associazioni di categoria provinciali, nelle loro rappresentanze locali se esistenti, possono individuare, in via generale o in presenza di determinate condizioni, appositi percorsi ove la permanenza degli operatori itineranti non e' sottoposta a vincoli temporali, nonche' le distanze minime da rispettare nei confronti di mercati o fiere nei giorni di svolgimento. 5. La Regione stabilisce norme valevoli per i casi in cui i comuni non ottemperino nei previsti termini agli obblighi di cui al presente articolo e fintantoche' non vi abbiano provveduto.