Art. 14. Osservatorio regionale del commercio 1. Al fine di permettere una puntuale valutazione delle problematiche del commercio su aree pubbliche a cura dell'osservatorio regionale del commercio, istituito ai sensi della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, nonche' di consentire una adeguata divulgazione delle informazioni, i comuni trasmettono alla Regione: a) i provvedimenti di riordino del settore di cui all'art. 13; b) un prospetto riassuntivo annuale contenente il numero ed il tipo, con indicazione dell'eventuale posteggio, delle autorizzazioni rilasciate, sospese, cessate, revocate, trasferite; c) un prospetto riassuntivo annuale con la stima dell'afflusso dei consumatori, residenti e turisti, alle varie manifestazioni.