Art. 14.
                Osservatorio regionale del commercio
    1.   Al   fine  di  permettere  una  puntuale  valutazione  delle
problematiche    del    commercio    su   aree   pubbliche   a   cura
dell'osservatorio  regionale  del commercio, istituito ai sensi della
legge  regionale  3  agosto  1999,  n.  24, nonche' di consentire una
adeguata  divulgazione  delle informazioni, i comuni trasmettono alla
Regione:
      a) i provvedimenti di riordino del settore di cui all'art. 13;
      b)  un prospetto riassuntivo annuale contenente il numero ed il
tipo,  con indicazione dell'eventuale posteggio, delle autorizzazioni
rilasciate, sospese, cessate, revocate, trasferite;
      c)  un prospetto riassuntivo annuale con la stima dell'afflusso
dei consumatori, residenti e turisti, alle varie manifestazioni.