Art. 16. Assegnazione temporanea di posteggi 1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione nei mercati e' effettuata dal comune tenendo conto dei criteri di cui all'art. 6, comma 4, e, salvo diversa determinazione del comune stesso, indipendentemente dai prodotti trattati. 2. L'assegnazione temporanea dei posteggi riservati ai soggetti di cui all'art. 6, comma 8, lettera b) avviene a favore dei riservatari, ed in mancanza, ad altri soggetti aventi titolo. 3. Non si fa luogo ad assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da box e da altre strutture fisse. 4. L'assegnazione dei posteggi rimasti liberi, alla data di inizio della fiera, e' effettuata, indipendentemente dai prodotti trattati, salvo diversa disposizione del comune, sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri: a) inserimento, seguendo l'ordine di graduatoria, di coloro che, pur avendo inoltrato regolare istanza di partecipazione, non sono risultati aggiudicatari di posteggi; b) inserimento degli altri operatori presenti secondo i criteri di cui all'art. 15, comma 3.