Art. 16.
                 Assegnazione temporanea di posteggi
    1.  L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi
o  in  attesa  di  assegnazione  nei mercati e' effettuata dal comune
tenendo  conto  dei  criteri  di  cui  all'art.  6, comma 4, e, salvo
diversa  determinazione  del  comune  stesso,  indipendentemente  dai
prodotti trattati.
    2.  L'assegnazione  temporanea dei posteggi riservati ai soggetti
di  cui  all'art.  6,  comma  8,  lettera  b)  avviene  a  favore dei
riservatari, ed in mancanza, ad altri soggetti aventi titolo.
    3.  Non  si  fa  luogo  ad  assegnazione  temporanea  nel caso di
posteggi occupati da box e da altre strutture fisse.
    4.  L'assegnazione  dei  posteggi  rimasti  liberi,  alla data di
inizio  della  fiera,  e'  effettuata, indipendentemente dai prodotti
trattati,   salvo   diversa  disposizione  del  comune,  sulla  base,
nell'ordine, dei seguenti criteri:
      a)  inserimento,  seguendo  l'ordine  di graduatoria, di coloro
che,  pur  avendo  inoltrato  regolare istanza di partecipazione, non
sono risultati aggiudicatari di posteggi;
      b) inserimento degli altri operatori presenti secondo i criteri
di cui all'art. 15, comma 3.