Art. 17.
                       Computo delle presenze
    1.  Il  computo  delle  presenze,  nei  mercati e nelle fiere, e'
effettuato   con   riferimento   all'autorizzazione   con   la  quale
l'operatore partecipa o ha richiesto di partecipare.
    2.  Qualora l'interessato sia in possesso di piu' autorizzazioni,
deve  indicare  nell'istanza  di partecipazione alla fiera o all'atto
dell'annotazione   delle   presenze,   con   quale  di  esse  intende
partecipare.