Art. 17. Computo delle presenze 1. Il computo delle presenze, nei mercati e nelle fiere, e' effettuato con riferimento all'autorizzazione con la quale l'operatore partecipa o ha richiesto di partecipare. 2. Qualora l'interessato sia in possesso di piu' autorizzazioni, deve indicare nell'istanza di partecipazione alla fiera o all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di esse intende partecipare.