Art. 18.
                Orari del commercio su aree pubbliche
    1.  I  comuni stabiliscono gli orari dell'esercizio del commercio
su aree pubbliche, nel rispetto dei seguenti criteri:
      a)  qualora  non sussistano particolari esigenze da soddisfare,
l'orario  delle  attivita'  di  commercio su aree pubbliche, comprese
quelle svolte dai produttori agricoli, deve coincidere con quello dei
corrispondenti esercizi al dettaglio;
      b)   l'orario   degli   operatori   che   effettuano  anche  la
somministrazione  di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 28, comma
7,  del  decreto  puo'  essere  fissato  con  riferimento  all'orario
stabilito  per  i pubblici esercizi, di cui all'art. 8 della legge 25
agosto 1991, n. 287.
    2.  Relativamente  al  commercio  in  forma  itinerante  i comuni
possono  disporre  il  divieto  di  esercizio, per il solo periodo di
svolgimento  di  fiere  o  mercati,  limitatamente  alle aree ad essi
adiacenti, ovvero in adiacenza a posteggi isolati.
    3.  I  comuni,  per  motivi  di  pubblico  interesse,  sentite le
associazioni  di  categoria  provinciali  piu' rappresentative, nelle
loro rappresentanze locali se esistenti, possono stabilire deroghe ai
principi di cui ai commi 1 e 2.