Art. 18. Orari del commercio su aree pubbliche 1. I comuni stabiliscono gli orari dell'esercizio del commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei seguenti criteri: a) qualora non sussistano particolari esigenze da soddisfare, l'orario delle attivita' di commercio su aree pubbliche, comprese quelle svolte dai produttori agricoli, deve coincidere con quello dei corrispondenti esercizi al dettaglio; b) l'orario degli operatori che effettuano anche la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 28, comma 7, del decreto puo' essere fissato con riferimento all'orario stabilito per i pubblici esercizi, di cui all'art. 8 della legge 25 agosto 1991, n. 287. 2. Relativamente al commercio in forma itinerante i comuni possono disporre il divieto di esercizio, per il solo periodo di svolgimento di fiere o mercati, limitatamente alle aree ad essi adiacenti, ovvero in adiacenza a posteggi isolati. 3. I comuni, per motivi di pubblico interesse, sentite le associazioni di categoria provinciali piu' rappresentative, nelle loro rappresentanze locali se esistenti, possono stabilire deroghe ai principi di cui ai commi 1 e 2.