Art. 19.
                  Aree private messe a disposizione
    1.   Qualora   uno   o  piu'  soggetti  mettano  gratuitamente  a
disposizione del comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o
scoperta,   per  l'esercizio  dell'attivita'  di  commercio  su  aree
pubbliche,  essa  puo'  essere inserita fra le aree da utilizzare per
fiere, mercati e posteggi fuori mercato.
    2.  Nell'ipotesi  di cessione gratuita di cui al comma 1, qualora
il  cedente  richieda  una o piu' concessioni di posteggio e relative
autorizzazioni  di  tipo  A,  a  favore proprio o di terzi, non si fa
luogo alla procedura di cui all'art. 6.
    3.   Il  comune,  prima  di  accogliere  la  richiesta,  verifica
l'idoneita'  dell'area  e  le  altre  condizioni generali di cui alla
presente legge.