Art. 19. Aree private messe a disposizione 1. Qualora uno o piu' soggetti mettano gratuitamente a disposizione del comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche, essa puo' essere inserita fra le aree da utilizzare per fiere, mercati e posteggi fuori mercato. 2. Nell'ipotesi di cessione gratuita di cui al comma 1, qualora il cedente richieda una o piu' concessioni di posteggio e relative autorizzazioni di tipo A, a favore proprio o di terzi, non si fa luogo alla procedura di cui all'art. 6. 3. Il comune, prima di accogliere la richiesta, verifica l'idoneita' dell'area e le altre condizioni generali di cui alla presente legge.