Art. 2. D e f i n i z i o n i 1. Ai fini della presente legge, si intendono: a) per decreto, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 di riforma della disciplina del commercio; b) per autorizzazioni di tipo A, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione per dieci anni, di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto; c) per autorizzazioni di tipo B, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, senza l'uso di posteggi ed in forma itinerante, di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) del decreto; d) per concessione di posteggio, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera o al di fuori di essi; e) per posteggio fuori mercato, un posteggio destinato all'esercizio dell'attivita' e non compreso nei mercati; f) per manifestazione, il complesso delle attivita' delle fiere e dei mercati; g) per settori merceologici, il settore alimentare e non alimentare di cui all'art. 5 del decreto; h) per requisiti soggettivi, i requisiti di accesso alle attivita' commerciali previsti dall'art. 5 del decreto; i) per produttori agricoli, soggetti che esercitano l'attivita' di vendita in base alla legge 9 febbraio 1963, n. 59; j) per mercato si fa riferimento all'art. 27, comma 1, lettera d) del decreto; k) per fiera si fa riferimento all'art. 27, comma 1, lettera e) del decreto; l) per autorizzazioni temporanee, le autorizzazioni rilasciate in occasione di feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone, nei limiti dei posteggi appositamente individuati; m) per autorizzazioni stagionali, le autorizzazioni aventi validita' limitata ad un periodo di tempo non inferiore ad un mese ne' superiore a tre mesi.