Art. 2.
                        D e f i n i z i o n i
    1. Ai fini della presente legge, si intendono:
      a) per decreto, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 di
riforma della disciplina del commercio;
      b)   per  autorizzazioni  di  tipo  A,  le  autorizzazioni  per
l'esercizio  del  commercio  su  aree  pubbliche  su posteggi dati in
concessione  per  dieci anni, di cui all'art. 28, comma 1, lettera a)
del decreto;
      c)   per  autorizzazioni  di  tipo  B,  le  autorizzazioni  per
l'esercizio  del commercio su aree pubbliche, senza l'uso di posteggi
ed  in  forma itinerante, di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) del
decreto;
      d)  per  concessione di posteggio, l'atto comunale che consente
l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera o
al di fuori di essi;
      e)   per   posteggio  fuori  mercato,  un  posteggio  destinato
all'esercizio dell'attivita' e non compreso nei mercati;
      f) per manifestazione, il complesso delle attivita' delle fiere
e dei mercati;
      g)  per  settori  merceologici,  il  settore  alimentare  e non
alimentare di cui all'art. 5 del decreto;
      h)  per  requisiti  soggettivi,  i  requisiti  di  accesso alle
attivita' commerciali previsti dall'art. 5 del decreto;
      i) per produttori agricoli, soggetti che esercitano l'attivita'
di vendita in base alla legge 9 febbraio 1963, n. 59;
      j)  per mercato si fa riferimento all'art. 27, comma 1, lettera
d) del decreto;
      k) per fiera si fa riferimento all'art. 27, comma 1, lettera e)
del decreto;
      l)  per autorizzazioni temporanee, le autorizzazioni rilasciate
in  occasione  di  feste,  sagre  o  altre  riunioni straordinarie di
persone, nei limiti dei posteggi appositamente individuati;
      m)  per  autorizzazioni  stagionali,  le  autorizzazioni aventi
validita'  limitata  ad  un periodo di tempo non inferiore ad un mese
ne' superiore a tre mesi.