Art. 20. Conversioni delle autorizzazioni 1. Entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge: a) i comuni in cui sono localizzati i posteggi convertono d'ufficio le autorizzazioni e le relative concessioni rilasciate, ai sensi della normativa previgente, agli operatori su posteggio in altrettante autorizzazioni di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto quante sono le concessioni di posteggio gia' rilasciate; b) i comuni di residenza o sede legale degli operatori della regione convertono le autorizzazioni rilasciate, ai sensi della normativa previgente, per il commercio in forma itinerante, in altrettante autorizzazioni di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) del decreto. 2. La conversione dell'autorizzazione comporta l'annotazione sull'atto delle caratteristiche merceologiche di cui all'art. 5, comma 1 del decreto e dei titoli di priorita'. 3. I comuni inviano agli operatori comunicazione della conversione dell'autorizzazione, invitandoli a ritirare il nuovo titolo con contestuale deposito dell'originale, nel termine di novanta giorni. 4. Fino a che le autorizzazioni rilasciate in base alla normativa previgente non siano state convertite, conservano la loro validita'. 5. I limiti previsti dall'art. 4, comma 4, non si applicano nell'ipotesi di subingresso e di conversione delle autorizzazioni accordate ai sensi della legge 23 marzo 1991, n. 112.