Art. 20.
                  Conversioni delle autorizzazioni
    1.   Entro  centoottanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge:
      a)  i  comuni  in  cui  sono  localizzati i posteggi convertono
d'ufficio  le autorizzazioni e le relative concessioni rilasciate, ai
sensi  della  normativa  previgente,  agli  operatori su posteggio in
altrettante  autorizzazioni  di cui all'art. 28, comma 1, lettera a),
del decreto quante sono le concessioni di posteggio gia' rilasciate;
      b)  i  comuni  di residenza o sede legale degli operatori della
regione  convertono  le  autorizzazioni  rilasciate,  ai  sensi della
normativa  previgente,  per  il  commercio  in  forma  itinerante, in
altrettante  autorizzazioni  di  cui all'art. 28, comma 1, lettera b)
del decreto.
    2.  La  conversione  dell'autorizzazione  comporta  l'annotazione
sull'atto  delle  caratteristiche  merceologiche  di  cui all'art. 5,
comma 1 del decreto e dei titoli di priorita'.
    3.   I   comuni   inviano   agli  operatori  comunicazione  della
conversione  dell'autorizzazione,  invitandoli  a  ritirare  il nuovo
titolo  con  contestuale  deposito  dell'originale,  nel  termine  di
novanta giorni.
    4. Fino a che le autorizzazioni rilasciate in base alla normativa
previgente non siano state convertite, conservano la loro validita'.
    5.  I  limiti  previsti  dall'art.  4,  comma 4, non si applicano
nell'ipotesi  di  subingresso  e  di conversione delle autorizzazioni
accordate ai sensi della legge 23 marzo 1991, n. 112.