Art. 4.
              Requisiti per l'esercizio dell'attivita'
    1.  Il  commercio su aree pubbliche puo' essere svolto da persone
fisiche  o  societa'  di  persone  ed  e' subordinato al possesso dei
requisiti  per l'esercizio dell'attivita' commerciale di cui all'art.
5  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ed al rilascio delle
autorizzazioni.
    2.  L'autorizzazione  all'aggiunta  di un settore merceologico di
cui  all'art.  5  del  decreto  e' subordinato alla sola verifica dei
requisiti soggettivi.
    3.  Le  autorizzazioni  a societa' di persone sono intestate alle
societa' e non ai singoli.
    4. Le autorizzazioni di tipo B possono essere rilasciate:
      a) non piu' di una per ciascuna persona fisica;
      b) non oltre il numero dei soci per le societa' di persone.
    5.  E' ammessa la rappresentanza del titolare dell'autorizzazione
da  parte  di  altro  soggetto,  purche'  sia un familiare coadiutore
iscritto  all'I.N.P.S.,  un  dipendente, un socio lavoratore ed abbia
con se', durante attivita' di vendita, apposita procura, datata e con
sottoscrizione autentica, e l'originale dell'autorizzazione. Nel caso
di  sostituzione per malattia non superiore a sei mesi, comprovata da
certificato  medico,  non  e'  necessario che il familiare risulti un
coadiutore iscritto all'I.N.P.S.
    6.  I  produttori  agricoli di cui alla legge 9 febbraio 1963, n.
59,  entro  il 31 gennaio di ogni anno, dichiarano ai comuni, nel cui
ambito  territoriale  intendono  operare,  la  volonta' di continuare
l'attivita'  in  essi,  nonche'  la permanenza dei requisiti previsti
dalla legge.
    7.  La  vendita  di  frutta  minuta,  secca  e  non,  puo' essere
effettuata senza autorizzazione.