Art. 4. Requisiti per l'esercizio dell'attivita' 1. Il commercio su aree pubbliche puo' essere svolto da persone fisiche o societa' di persone ed e' subordinato al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attivita' commerciale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ed al rilascio delle autorizzazioni. 2. L'autorizzazione all'aggiunta di un settore merceologico di cui all'art. 5 del decreto e' subordinato alla sola verifica dei requisiti soggettivi. 3. Le autorizzazioni a societa' di persone sono intestate alle societa' e non ai singoli. 4. Le autorizzazioni di tipo B possono essere rilasciate: a) non piu' di una per ciascuna persona fisica; b) non oltre il numero dei soci per le societa' di persone. 5. E' ammessa la rappresentanza del titolare dell'autorizzazione da parte di altro soggetto, purche' sia un familiare coadiutore iscritto all'I.N.P.S., un dipendente, un socio lavoratore ed abbia con se', durante attivita' di vendita, apposita procura, datata e con sottoscrizione autentica, e l'originale dell'autorizzazione. Nel caso di sostituzione per malattia non superiore a sei mesi, comprovata da certificato medico, non e' necessario che il familiare risulti un coadiutore iscritto all'I.N.P.S. 6. I produttori agricoli di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, entro il 31 gennaio di ogni anno, dichiarano ai comuni, nel cui ambito territoriale intendono operare, la volonta' di continuare l'attivita' in essi, nonche' la permanenza dei requisiti previsti dalla legge. 7. La vendita di frutta minuta, secca e non, puo' essere effettuata senza autorizzazione.