Art. 5.
Autorizzazione  all'esercizio  del commercio sulle aree pubbliche con
                              posteggio
    1.   L'autorizzazione  per  l'esercizio  del  commercio  su  aree
pubbliche  mediante  l'uso di posteggio e' rilasciata dal comune sede
di  posteggio.  Ciascun  singolo  posteggio  e'  oggetto  di distinta
autorizzazione.
    2.   Il  rilascio  dell'autorizzazione  comporta  il  contestuale
rilascio della concessione del posteggio. La concessione ha validita'
decennale  e  non  puo'  essere  ceduta  se  non  con l'azienda ed e'
tacitamente rinnovata alla scadenza per uguale periodo, salvo diversa
disposizione  del  comune, espressa nei provvedimenti di cui all'art.
13.
    3. L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attivita'
con uso di posteggio, consente:
      a)  la partecipazione alle fiere, anche fuori regione, ai sensi
dell'art. 28, comma 6, del decreto;
      b) la vendita in forma itinerante nel territorio regionale.
    4.  Nello  stesso  mercato non puo' essere rilasciata piu' di una
autorizzazione,  e  connessa concessione di posteggio, a favore dello
stesso   soggetto,   se   persona  fisica  ovvero  non  piu'  di  tre
nell'ipotesi  di  societa'. Sono fatti salvi i diritti acquisiti alla
data di entrata in vigore della presente legge.
    5.  E' ammesso in capo ad uno stesso soggetto il rilascio di piu'
autorizzazioni  di  tipo  A  per  mercati  diversi,  anche  in comuni
diversi, per gli stessi giorni ed orari.
    6.  L'operatore  ha  facolta' di vendere tutti i prodotti oggetto
della  sua autorizzazione, salvo i vincoli merceologici eventualmente
disposti    e    fatte    salve   le   disposizioni   relative   alla
commercializzazione previste da leggi speciali.
    7.  Il vincolo merceologico dei posteggi puo' essere disposto per
le  fiere  in qualsiasi momento, fatto salvo il rispetto di eventuali
graduatorie  pluriennali  ai  sensi  dell'art.  15,  commi 6 e 7. Nei
posteggi  dei  mercati  o  fuori mercato il vincolo merceologico puo'
essere  disposto  solo  nei  casi  di  nuova istituzione di posteggi,
riattribuzione  del  posteggio  in  seguito  a  decadenza,  rinuncia,
scadenza   e  rinnovo  della  concessione  decennale.  I  vincoli  di
carattere  merceologico non possono superare, per ciascun anno solare
a  partire  da  quello di approvazione della presente legge, il dieci
per cento del totale dei posteggi della fiera o mercato.
    8.  Lo scambio consensuale dei posteggi e' sempre ammesso purche'
gli  operatori  effettuino  la  relativa richiesta al comune sede del
posteggio  il  quale  provvede all'aggiornamento delle autorizzazioni
nei  sessanta  giorni  successivi.  Un nuovo scambio consensuale puo'
essere richiesto solo trascorsi diciotto mesi.