Art. 5. Autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggio 1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio e' rilasciata dal comune sede di posteggio. Ciascun singolo posteggio e' oggetto di distinta autorizzazione. 2. Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio. La concessione ha validita' decennale e non puo' essere ceduta se non con l'azienda ed e' tacitamente rinnovata alla scadenza per uguale periodo, salvo diversa disposizione del comune, espressa nei provvedimenti di cui all'art. 13. 3. L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attivita' con uso di posteggio, consente: a) la partecipazione alle fiere, anche fuori regione, ai sensi dell'art. 28, comma 6, del decreto; b) la vendita in forma itinerante nel territorio regionale. 4. Nello stesso mercato non puo' essere rilasciata piu' di una autorizzazione, e connessa concessione di posteggio, a favore dello stesso soggetto, se persona fisica ovvero non piu' di tre nell'ipotesi di societa'. Sono fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge. 5. E' ammesso in capo ad uno stesso soggetto il rilascio di piu' autorizzazioni di tipo A per mercati diversi, anche in comuni diversi, per gli stessi giorni ed orari. 6. L'operatore ha facolta' di vendere tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione, salvo i vincoli merceologici eventualmente disposti e fatte salve le disposizioni relative alla commercializzazione previste da leggi speciali. 7. Il vincolo merceologico dei posteggi puo' essere disposto per le fiere in qualsiasi momento, fatto salvo il rispetto di eventuali graduatorie pluriennali ai sensi dell'art. 15, commi 6 e 7. Nei posteggi dei mercati o fuori mercato il vincolo merceologico puo' essere disposto solo nei casi di nuova istituzione di posteggi, riattribuzione del posteggio in seguito a decadenza, rinuncia, scadenza e rinnovo della concessione decennale. I vincoli di carattere merceologico non possono superare, per ciascun anno solare a partire da quello di approvazione della presente legge, il dieci per cento del totale dei posteggi della fiera o mercato. 8. Lo scambio consensuale dei posteggi e' sempre ammesso purche' gli operatori effettuino la relativa richiesta al comune sede del posteggio il quale provvede all'aggiornamento delle autorizzazioni nei sessanta giorni successivi. Un nuovo scambio consensuale puo' essere richiesto solo trascorsi diciotto mesi.