Art. 6. Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo A 1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio, nei mercati, sono presentate, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al comune dove si trovano i posteggi, sulla base delle indicazioni previste in apposito bando contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza ed ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico ed i criteri di priorita' di accoglimento delle istanze. 2. Entro il 30 aprile ed il 30 settembre di ciascun anno, i comuni trasmettono i bandi alla Regione ai fini della pubblicazione nel Bollettino ufficiale entro i trenta giorni successivi. 3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere spedite ai comuni solo a partire dal decimo giorno successivo alla data di pubblicazione dei bandi nel Bollettino ufficiale della Regione e fino al termine di trenta giorni da essa. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine suddetto, il comune provvede ad approvare la graduatoria. 4. Il comune esamina le domande pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri: a) maggiore anzianita' di presenza nel mercato, intesa come numero di volte che l'operatore si e' presentato, entro l'orario previsto, in conformita' al disposto di cui all'art. 27, comma 1, lettera f) del decreto; b) eventuali criteri integrativi disposti dal comune; c) ordine cronologico di spedizione della domanda, per il quale fa fede la data del timbro postale. 5. Qualora il comune abbia fatto uso della facolta' di ripartizione dei posteggi nei mercati in relazione a categorie merceologiche, gli interessati, nell'istanza, specificano uno, piu' o tutti i posteggi per i quali intendono concorrere ed il relativo ordine di preferenza. Il comune, sulla base di tali indicazioni, redige distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi e assegna gli stessi a coloro che, in ciascuna di esse, risultino averne diritto, nel rispetto di quanto disposto all'art. 5, comma 4. 6. L'operatore che rifiuta l'attribuzione di un posteggio in un mercato, cui avrebbe diritto sulla base della graduatoria non perde l'anzianita' di frequenza maturata nel mercato stesso per un periodo di un anno. 7. Qualora il comune sopprima dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorita' nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili. 8. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo le autorizzazioni ed i relativi posteggi: a) per produttori agricoli di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 nei limiti stabiliti dai comuni; b) per soggetti disagiati di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e per associazioni di commercio equo e solidale senza fini di lucro e formalmente riconosciute, nel limite complessivo del tre per cento dei posteggi del mercato e comunque con un minimo garantito di un posteggio per ciascuna di dette due categorie qualora il mercato superi i trenta posteggi complessivamente; c) fuori dei mercati. 9. Coloro che hanno regolarmente presentata, nei previsti termini, istanza avente priorita' ai sensi dei comma 9 dell'art. 24 del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, hanno priorita' nell'attribuzione delle autorizzazioni di tipo A previste dal decreto n. 114/98, nei limiti di n. 2 posteggi nella regione, tra quelli disponibili.