Art. 6.
        Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo A
    1.  Le  domande di rilascio dell'autorizzazione di tipo A e della
relativa  concessione di posteggio, nei mercati, sono presentate, con
lettera  raccomandata  con  avviso  di ricevimento, al comune dove si
trovano i posteggi, sulla base delle indicazioni previste in apposito
bando  contenente  l'indicazione  dei  posteggi,  la loro ampiezza ed
ubicazione,  le eventuali determinazioni di carattere merceologico ed
i criteri di priorita' di accoglimento delle istanze.
    2.  Entro  il  30  aprile  ed  il 30 settembre di ciascun anno, i
comuni  trasmettono  i bandi alla Regione ai fini della pubblicazione
nel Bollettino ufficiale entro i trenta giorni successivi.
    3.  Le  domande  di  rilascio delle autorizzazioni possono essere
spedite  ai  comuni  solo a partire dal decimo giorno successivo alla
data  di  pubblicazione  dei  bandi  nel  Bollettino  ufficiale della
Regione  e  fino  al termine di trenta giorni da essa. Decorsi trenta
giorni  dalla  scadenza  del  termine suddetto, il comune provvede ad
approvare la graduatoria.
    4.   Il   comune   esamina   le   domande  pervenute  e  rilascia
l'autorizzazione  e  la  contestuale  concessione  sulla  base di una
graduatoria   formulata  tenendo  conto,  nell'ordine,  dei  seguenti
criteri:
      a)  maggiore  anzianita'  di  presenza nel mercato, intesa come
numero  di  volte  che  l'operatore  si e' presentato, entro l'orario
previsto,  in  conformita'  al  disposto di cui all'art. 27, comma 1,
lettera f) del decreto;
      b) eventuali criteri integrativi disposti dal comune;
      c) ordine cronologico di spedizione della domanda, per il quale
fa fede la data del timbro postale.
    5.   Qualora   il  comune  abbia  fatto  uso  della  facolta'  di
ripartizione  dei  posteggi  nei  mercati  in  relazione  a categorie
merceologiche, gli interessati, nell'istanza, specificano uno, piu' o
tutti  i  posteggi  per  i  quali intendono concorrere ed il relativo
ordine  di  preferenza.  Il  comune,  sulla base di tali indicazioni,
redige  distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi e assegna
gli  stessi  a  coloro  che,  in  ciascuna  di esse, risultino averne
diritto, nel rispetto di quanto disposto all'art. 5, comma 4.
    6.  L'operatore  che rifiuta l'attribuzione di un posteggio in un
mercato,  cui  avrebbe diritto sulla base della graduatoria non perde
l'anzianita'  di frequenza maturata nel mercato stesso per un periodo
di un anno.
    7.  Qualora  il  comune  sopprima  dei  posteggi in un mercato, i
titolari  dei posteggi soppressi hanno priorita' nell'assegnazione di
nuovi posteggi comunque disponibili.
    8.  Sono  escluse  dall'applicazione  della  procedura  di cui al
presente articolo le autorizzazioni ed i relativi posteggi:
      a)  per  produttori agricoli di cui alla legge 9 febbraio 1963,
n. 59 nei limiti stabiliti dai comuni;
      b) per soggetti disagiati di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.
104  e  per  associazioni  di commercio equo e solidale senza fini di
lucro  e formalmente riconosciute, nel limite complessivo del tre per
cento  dei posteggi del mercato e comunque con un minimo garantito di
un  posteggio  per ciascuna di dette due categorie qualora il mercato
superi i trenta posteggi complessivamente;
      c) fuori dei mercati.
    9.   Coloro  che  hanno  regolarmente  presentata,  nei  previsti
termini,  istanza  avente priorita' ai sensi dei comma 9 dell'art. 24
del  decreto  ministeriale  4  giugno  1993,  n. 248, hanno priorita'
nell'attribuzione delle autorizzazioni di tipo A previste dal decreto
n.  114/98,  nei  limiti  di  n. 2 posteggi nella regione, tra quelli
disponibili.