Art. 7.
             Subingresso nelle autorizzazioni di tipo A
    1. Nell'ipotesi di cessione della proprieta' o della gestione per
atto    tra    vivi    dell'attivita'    commerciale   corrispondente
all'autorizzazione   di   tipo   A,   il  subentrante  puo'  iniziare
l'attivita'  solo  a  seguito  di  comunicazione  al  comune sede del
posteggio,  del  subingresso, unitamente all'autocertificazione circa
il  possesso  dei  requisiti soggettivi, allegandovi l'autorizzazione
originale e copia dell'atto di cessione.
    2.  La comunicazione di cui al comma 1, deve intervenire entro un
anno  dalla  data  di  stipula  dell'atto. In attesa del rilascio del
nuovo   titolo   l'attivita'   e'   svolta   sulla   base   di  copia
dell'autorizzazione originale e della comunicazione di subingresso.
    3.  Nel caso di trasferimento per causa di morte la comunicazione
di  cui al comma 1 e' effettuata dagli eredi che assumono la gestione
dell'impresa,  i quali, anche in mancanza dei requisiti soggettivi, e
previa  comunicazione  al  comune, possono continuare l'attivita' del
dante causa per non oltre sei mesi.
    4. In tutti i casi di subingresso i titoli di priorita' acquisiti
dal   cedente   si   trasferiscono   al  subentrante,  ad  esclusione
dell'anzianita' di iscrizione al Registro delle imprese.
    5.  Nel  caso  in  cui  l'operatore  sia  autorizzato  a svolgere
l'attivita'  in  piu'  giorni  alla  settimana nel medesimo mercato o
posteggio   isolato,   individuati   come  unica  manifestazione  nel
provvedimento   istitutivo,   la   cessione  dell'attivita'  concerne
necessariamente tutti i suddetti giorni.
    6.  Nell'ipotesi  di  cambiamento  di  residenza  del titolare di
autorizzazione di tipo A, questi ne da' comunicazione entro 30 giorni
al comune sede di posteggio che provvede alle necessarie annotazioni.
    7.  Nel  caso  di  subingresso  relativo  a posteggi riservati ai
soggetti  di  cui all'art. 6, comma 8, lettera b) l'autorizzazione ed
il  posteggio  sono  reintestati  esclusivamente a soggetti aventi le
medesime caratteristiche del dante causa.
    8.  Le  disposizioni  relative  al  subingresso  si applicano, in
quanto compatibili, anche al conferimento di azienda in societa'.