Art. 10.
                          Atto costitutivo
    1.  L'azienda  U.S.L.  determina la propria costituzione con atto
aziendale  di  diritto privato, che ne disciplina l'organizzazione ed
il funzionamento.
    2.  L'atto  aziendale  e'  adottato  e  modificato  dal direttore
generale in conformita' ai principi della legislazione statale e alle
disposizioni  regionali vigenti e dopo aver acquisito il parere delle
organizzazioni sindacali.
    3.  In  sede  di  prima  applicazione della presente legge l'atto
aziendale  e'  adottato  entro  novanta  giorni dalla data di stipula
dell'accordo di programma di cui all'art. 7.
    4. L'atto aziendale individua in particolare:
      a) la sede legale dell'azienda U.S.L.;
      b) le  aree  organizzative e le strutture in cui si articola la
relativa organizzazione;
      c) le   strutture  funzionalmente  dipendenti  dalla  direzione
aziendale;
      d) gli  ambiti  organizzativi territoriali, definiti distretti,
con l'indicazione dei comuni compresi in ciascun ambito;
      e) i   vincoli   ed   i   criteri  per  la  costituzione  e  la
modificazione delle strutture;
      f) le  competenze  specifiche del direttore amministrativo, del
direttore  sanitario,  dei  direttori delle aree organizzative di cui
all'art. 26, dei direttori di presidio e di dipartimento, nonche' dei
responsabili  delle  strutture  di cui alla lettera b) e alla lettera
c);
      g) l'organizzazione   delle  attivita'  del  medico  competente
nell'ambito  della  sezione  di  medicina  del lavoro del servizio di
igiene e sanita' pubblica;
      h) le  modalita',  i  compensi  ed i requisiti richiesti per il
conferimento  degli  incarichi ai direttori delle aree organizzative,
ai direttori di distretto ed ai responsabili delle strutture;
      i) gli   atti   alla  cui  adozione  sono  competenti,  in  via
ordinaria,  il direttore di presidio ospedaliero ed i direttori delle
aree organizzative;
      i) le  modalita'  di  assunzione  degli  atti  deliberativi del
direttore generale;
      k) le  procedure  per  la  sostituzione,  in caso di assenza ed
impedimento,  del  direttore amministrativo, del direttore sanitario,
dei direttori delle aree organizzative e dei direttori dei distretti;
      l) le modalita' per l'elaborazione del piano attuativo locale e
per  la  sua  conoscenza ai fini applicativi da parte delle strutture
operative in cui si articola l'azienda U.S.L.;
      m) le modalita' di costituzione e di funzionamento del servizio
di controllo interno.
    5. L'atto aziendale definisce altresi':
      a) i  rapporti con la struttura regionale competente in materia
di  politiche  sociali  ai  fini  delle attivita' di pianificazione e
coordinamento    per    l'integrazione   dei   servizi   sanitari   e
socio-assistenziali;
      b) le modalita' di partecipazione dei medici convenzionati alle
attivita'   di   prevenzione,   di   gestione   e  di  programmazione
dell'assistenza     territoriale-distrettuale    e    dell'assistenza
ospedaliera;
      c) le  modalita'  e le forme di partecipazione dei dirigenti di
assistenza  infermieristica  e  di  quelli  di  supporto  tecnico  ed
amministrativo ai processi di programmazione aziendale;
      d) le  modalita'  di  negoziazione  del budget fra la direzione
aziendale ed i responsabili delle strutture;
      e) le  modalita'  di  negoziazione  per  la  definizione  degli
accordi  contrattuali  e  la  stipula  dei  contratti  con i soggetti
erogatori pubblici e privati accreditati;
      f) le  modalita'  di  organizzazione  e  di  funzionamento  del
comitato  etico  costituito  ai  sensi dei decreti del Ministro della
sanita' 15 luglio 1997 e 18 marzo 1998.