Art. 10. Atto costitutivo 1. L'azienda U.S.L. determina la propria costituzione con atto aziendale di diritto privato, che ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento. 2. L'atto aziendale e' adottato e modificato dal direttore generale in conformita' ai principi della legislazione statale e alle disposizioni regionali vigenti e dopo aver acquisito il parere delle organizzazioni sindacali. 3. In sede di prima applicazione della presente legge l'atto aziendale e' adottato entro novanta giorni dalla data di stipula dell'accordo di programma di cui all'art. 7. 4. L'atto aziendale individua in particolare: a) la sede legale dell'azienda U.S.L.; b) le aree organizzative e le strutture in cui si articola la relativa organizzazione; c) le strutture funzionalmente dipendenti dalla direzione aziendale; d) gli ambiti organizzativi territoriali, definiti distretti, con l'indicazione dei comuni compresi in ciascun ambito; e) i vincoli ed i criteri per la costituzione e la modificazione delle strutture; f) le competenze specifiche del direttore amministrativo, del direttore sanitario, dei direttori delle aree organizzative di cui all'art. 26, dei direttori di presidio e di dipartimento, nonche' dei responsabili delle strutture di cui alla lettera b) e alla lettera c); g) l'organizzazione delle attivita' del medico competente nell'ambito della sezione di medicina del lavoro del servizio di igiene e sanita' pubblica; h) le modalita', i compensi ed i requisiti richiesti per il conferimento degli incarichi ai direttori delle aree organizzative, ai direttori di distretto ed ai responsabili delle strutture; i) gli atti alla cui adozione sono competenti, in via ordinaria, il direttore di presidio ospedaliero ed i direttori delle aree organizzative; i) le modalita' di assunzione degli atti deliberativi del direttore generale; k) le procedure per la sostituzione, in caso di assenza ed impedimento, del direttore amministrativo, del direttore sanitario, dei direttori delle aree organizzative e dei direttori dei distretti; l) le modalita' per l'elaborazione del piano attuativo locale e per la sua conoscenza ai fini applicativi da parte delle strutture operative in cui si articola l'azienda U.S.L.; m) le modalita' di costituzione e di funzionamento del servizio di controllo interno. 5. L'atto aziendale definisce altresi': a) i rapporti con la struttura regionale competente in materia di politiche sociali ai fini delle attivita' di pianificazione e coordinamento per l'integrazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali; b) le modalita' di partecipazione dei medici convenzionati alle attivita' di prevenzione, di gestione e di programmazione dell'assistenza territoriale-distrettuale e dell'assistenza ospedaliera; c) le modalita' e le forme di partecipazione dei dirigenti di assistenza infermieristica e di quelli di supporto tecnico ed amministrativo ai processi di programmazione aziendale; d) le modalita' di negoziazione del budget fra la direzione aziendale ed i responsabili delle strutture; e) le modalita' di negoziazione per la definizione degli accordi contrattuali e la stipula dei contratti con i soggetti erogatori pubblici e privati accreditati; f) le modalita' di organizzazione e di funzionamento del comitato etico costituito ai sensi dei decreti del Ministro della sanita' 15 luglio 1997 e 18 marzo 1998.