Art. 13.
                    Nomina del direttore generale
    1. Il direttore generale dell'azienda U.S.L. e' nominato, secondo
modalita'  definite  dalla  giunta regionale sulla base delle vigenti
disposizioni statali, con rapporto di lavoro di natura privatistica e
fiduciaria,  senza  necessita'  di  valutazioni comparative, ai sensi
delle  vigenti  disposizioni statali e di quelle regionali in materia
di   bilinguismo,   mediante  decreto  del  presidente  della  giunta
regionale, su conforme deliberazione della stessa.
    2. Al direttore generale si applicano le cause di ineleggibilita'
e di incompatibilita' previste dalle vigenti disposizioni statali.
    3.  Le vigenti disposizioni statali regolanti l'ineleggibilita' e
l'incompatibilita'  del  direttore  generale  si  applicano  anche al
direttore amministrativo e al direttore sanitario.