Art. 13. Nomina del direttore generale 1. Il direttore generale dell'azienda U.S.L. e' nominato, secondo modalita' definite dalla giunta regionale sulla base delle vigenti disposizioni statali, con rapporto di lavoro di natura privatistica e fiduciaria, senza necessita' di valutazioni comparative, ai sensi delle vigenti disposizioni statali e di quelle regionali in materia di bilinguismo, mediante decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa. 2. Al direttore generale si applicano le cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' previste dalle vigenti disposizioni statali. 3. Le vigenti disposizioni statali regolanti l'ineleggibilita' e l'incompatibilita' del direttore generale si applicano anche al direttore amministrativo e al direttore sanitario.