Art. 14. Rapporto di lavoro del direttore generale 1. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' disciplinato ai sensi delle vigenti disposizioni statali. 2. I contenuti del contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti e dei risultati richiesti ai fini delle valutazioni per la conferma o la risoluzione del contratto, nonche' i termini di preavviso per la risoluzione del contratto o la cessazione del rapporto a seguito di dimissioni, sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale sulla base delle vigenti disposizioni statali.