Art. 14.
              Rapporto di lavoro del direttore generale
    1.  Il  rapporto di lavoro del direttore generale e' disciplinato
ai sensi delle vigenti disposizioni statali.
    2.  I  contenuti  del  contratto,  ivi  compresi i criteri per la
determinazione  degli  emolumenti  e  dei risultati richiesti ai fini
delle  valutazioni  per  la  conferma o la risoluzione del contratto,
nonche'  i termini di preavviso per la risoluzione del contratto o la
cessazione  del  rapporto a seguito di dimissioni, sono stabiliti con
deliberazione   della  giunta  regionale  sulla  base  delle  vigenti
disposizioni statali.