Art. 16.
              Vacanza o assenza del direttore generale
    1.  Nei  casi in cui venga meno il rapporto fiduciario, ricorrano
gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo
o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento e di
imparzialita'  dell'amministrazione, la giunta regionale procede alla
risoluzione  del  contratto  e  dichiara  la  decadenza del direttore
generale.  Il presidente della giunta deve, quindi, nominare un nuovo
direttore generale con le modalita' di cui all'art. 13.
    2.  In  caso  di  vacanza  dell'ufficio  o  nei casi di assenza o
impedimento  del direttore generale, le relative funzioni sono svolte
dal  direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del
direttore  generale  o,  in  mancanza  di  delega, dal direttore piu'
anziano' d'eta'. Ove l'assenza o l'impedimento si protraggano oltre i
sei  mesi  si  procede  alla  sostituzione  con le modalita' previste
dall'art. 13.
    3.   Nei   casi   di   vacanza   dell'ufficio,   in   alternativa
all'attribuzione  di  funzioni  al  direttore piu' anziano, fino alla
nomina  del  nuovo  direttore  generale,  la  giunta  regionale  puo'
procedere  al commissariamento dell'azienda U.S.L. mediante nomina di
un  commissario,  in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a
direttore  generale.  Il commissario resta in carica fino alla nomina
del  nuovo  direttore  generale  ed  esercita le funzioni ed i poteri
spettanti allo stesso.
    4.  Al commissario spetta un compenso annuo lordo onnicomprensivo
che   comunque   non   puo'   superare   il   compenso   annuo  lordo
onnicomprensivo riconoscibile al direttore generale.
    5. Il commissario provvede alla conferma e/o nomina dei direttori
sanitario  ed amministrativo i quali, comunque, cessano dall'incarico
entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale.