Art. 16. Vacanza o assenza del direttore generale 1. Nei casi in cui venga meno il rapporto fiduciario, ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento e di imparzialita' dell'amministrazione, la giunta regionale procede alla risoluzione del contratto e dichiara la decadenza del direttore generale. Il presidente della giunta deve, quindi, nominare un nuovo direttore generale con le modalita' di cui all'art. 13. 2. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore piu' anziano' d'eta'. Ove l'assenza o l'impedimento si protraggano oltre i sei mesi si procede alla sostituzione con le modalita' previste dall'art. 13. 3. Nei casi di vacanza dell'ufficio, in alternativa all'attribuzione di funzioni al direttore piu' anziano, fino alla nomina del nuovo direttore generale, la giunta regionale puo' procedere al commissariamento dell'azienda U.S.L. mediante nomina di un commissario, in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a direttore generale. Il commissario resta in carica fino alla nomina del nuovo direttore generale ed esercita le funzioni ed i poteri spettanti allo stesso. 4. Al commissario spetta un compenso annuo lordo onnicomprensivo che comunque non puo' superare il compenso annuo lordo onnicomprensivo riconoscibile al direttore generale. 5. Il commissario provvede alla conferma e/o nomina dei direttori sanitario ed amministrativo i quali, comunque, cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale.