Art. 17. Attivita' deliberativa del direttore generale 1. Il direttore generale e' coadiuvato dal direttore amministrativo di cui all'art. 22 e dal direttore sanitario di cui all'art. 23. 2. I pareri che i direttori di cui al comma 1 devono fornire al direttore generale vanno resi nel termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta; trascorso tale termine senza che il parere sia intervenuto, il parere si intende espresso positivamente e il direttore generale puo' senz'altro provvedere. 3. I pareri dei direttori di cui al comma 1 sono obbligatori ma non vincolanti. Il direttore generale puo' provvedere in difformita' al parere espressogli. In tal caso e' pero' tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformita'. 4. Le deliberazioni del direttore generale sono assunte sulla base delle proposte, predisposte dalle strutture competenti, che indichino: il nominativo della persona responsabile del procedimento; la sottoscrizione di apposita dichiarazione del responsabile della struttura interessata circa la legittimita' e regolarita' tecnica e contabile della deliberazione proposta; gli eventuali costi/uscite determinati. Ciascuna deliberazione adottata deve fare menzione delta proposta assunta a riferimento, pena la nullita' dell'atto. 5. Le deliberazioni e la relativa pubblicazione devono garantire la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 675/1996, come modificata, da ultimo, con decreto legislativo n. 282/1999. 6. L'azienda U.S.L. trasmette mensilmente alla struttura regionale competente in materia di sanita', salute e politiche sociali un apposito foglio riepilogativo contenente l'oggetto, il numero e la data delle deliberazioni adottate, con l'indicazione del responsabile del procedimento e del responsabile della struttura che ha sottoscritto la dichiarazione di legittimita' e regolarita' tecnica e contabile della deliberazione.