Art. 17.
            Attivita' deliberativa del direttore generale
    1.   Il   direttore   generale   e'   coadiuvato   dal  direttore
amministrativo  di  cui  all'art. 22 e dal direttore sanitario di cui
all'art. 23.
    2.  I  pareri che i direttori di cui al comma 1 devono fornire al
direttore  generale vanno resi nel termine perentorio di dieci giorni
dalla  richiesta;  trascorso  tale  termine  senza  che il parere sia
intervenuto,  il  parere  si  intende  espresso  positivamente  e  il
direttore generale puo' senz'altro provvedere.
    3.  I  pareri dei direttori di cui al comma 1 sono obbligatori ma
non  vincolanti. Il direttore generale puo' provvedere in difformita'
al  parere  espressogli.  In  tal  caso  e' pero' tenuto a motivare i
provvedimenti assunti in difformita'.
    4.  Le  deliberazioni  del  direttore generale sono assunte sulla
base  delle  proposte,  predisposte  dalle  strutture competenti, che
indichino: il nominativo della persona responsabile del procedimento;
la  sottoscrizione  di  apposita dichiarazione del responsabile della
struttura  interessata  circa la legittimita' e regolarita' tecnica e
contabile  della  deliberazione  proposta; gli eventuali costi/uscite
determinati. Ciascuna deliberazione adottata deve fare menzione delta
proposta assunta a riferimento, pena la nullita' dell'atto.
    5.  Le deliberazioni e la relativa pubblicazione devono garantire
la  tutela  delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei  dati  personali,  ai  sensi  di  quanto  previsto dalla legge n.
675/1996,  come  modificata,  da  ultimo,  con decreto legislativo n.
282/1999.
    6.   L'azienda   U.S.L.   trasmette  mensilmente  alla  struttura
regionale  competente  in  materia  di  sanita',  salute  e politiche
sociali  un  apposito  foglio  riepilogativo contenente l'oggetto, il
numero  e la data delle deliberazioni adottate, con l'indicazione del
responsabile  del procedimento e del responsabile della struttura che
ha  sottoscritto  la  dichiarazione  di  legittimita'  e  regolarita'
tecnica e contabile della deliberazione.