Art. 18. Collegio sindacale 1. Il collegio sindacale e' composto da cinque membri, cosi' designati: a) due dalla giunta regionale, secondo le procedure previste dalla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale); b) uno dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; c) uno dal Ministro della sanita'; d) uno dal consiglio permanente degli enti locali di cui all'art. 60 della legge regionale n. 54/1998. 2. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali. 3. Il collegio sindacale e' nominato dal direttore generale con proprio provvedimento. La durata del collegio sindacale e' fissata in tre anni. I componenti possono essere riconfermati. 4. La prima seduta del collegio e' convocata dal direttore generale, che la presiede fino all'insediamento del presidente. Nella prima seduta il collegio procede innanzitutto ad eleggere nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il presidente, che dura in carica quanto il collegio che lo ha eletto. Ove nessun componente riporti tale maggioranza nelle prime due votazioni, a partire dalla terza e' sufficiente la maggioranza semplice. Con le stesse modalita' necessarie all'elezione del presidente e' eletto un vice presidente, con il compito di sostituire il presidente in caso di assenza o impedimento o temporanea vacanza dalla carica. 5. Il collegio si riunisce almeno una volta al mese presso la sede dell'azienda U.S.L. 6. Per la validita' delle adunanze e' necessaria la presenza di almeno tre componenti. In caso di contemporanea assenza del presidente e del vice presidente esercita le funzioni di presidente il piu' anziano d'eta' dei presenti. In ogni caso le decisioni del collegio devono essere assunte a maggioranza assoluta dei componenti. 7. I componenti del collegio, per l'esercizio delle loro funzioni, possono prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili e svolgere verifiche presso gli uffici e i servizi dell'azienda U.S.L. 8. Il collegio trasmette alla struttura regionale competente in materia di sanita', salute e politiche sociali copia dei rilievi amministrativi e contabili effettuati sulle deliberazioni del direttore generale e dei risultati dell'attivita' di verifica e di vigilanza esercitata. 9. Ai componenti del collegio spetta una indennita' mensile di carica nella misura stabilita dalla giunta regionale tenendo conto del fatto che l'indennita' annua lorda spettante ai componenti del collegio e' fissata in misura pari al dieci per cento degli emolumenti del direttore generale. Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al venti per cento dell'indennita' fissata per gli altri componenti. Ai componenti compete altresi' il rimborso delle spese di viaggio e l'indennita' di missione nei casi e secondo le modalita' previste per il personale del servizio sanitario regionale di posizione funzionale apicale.