Art. 18.
                         Collegio sindacale
    1.  Il  collegio  sindacale  e'  composto da cinque membri, cosi'
designati:
      a) due  dalla  giunta  regionale, secondo le procedure previste
dalla  legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine
e delle designazioni di competenza regionale);
      b) uno   dal   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
      c) uno dal Ministro della sanita';
      d) uno  dal  consiglio  permanente  degli  enti  locali  di cui
all'art. 60 della legge regionale n. 54/1998.
    2.  I  componenti  del  collegio  sindacale  sono  scelti tra gli
iscritti  nel  registro  dei  revisori  contabili istituito presso il
Ministero  di  grazia  e  giustizia,  ovvero  tra  i  funzionari  del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
che  abbiano  esercitato  per almeno tre anni le funzioni di revisori
dei conti o di componenti dei collegi sindacali.
    3.  Il  collegio sindacale e' nominato dal direttore generale con
proprio provvedimento. La durata del collegio sindacale e' fissata in
tre anni. I componenti possono essere riconfermati.
    4.  La  prima  seduta  del  collegio  e'  convocata dal direttore
generale, che la presiede fino all'insediamento del presidente. Nella
prima seduta il collegio procede innanzitutto ad eleggere nel proprio
seno,  a maggioranza assoluta dei componenti, il presidente, che dura
in  carica quanto il collegio che lo ha eletto. Ove nessun componente
riporti  tale  maggioranza nelle prime due votazioni, a partire dalla
terza e' sufficiente la maggioranza semplice. Con le stesse modalita'
necessarie  all'elezione del presidente e' eletto un vice presidente,
con  il  compito  di  sostituire  il  presidente in caso di assenza o
impedimento o temporanea vacanza dalla carica.
    5.  Il  collegio  si  riunisce almeno una volta al mese presso la
sede dell'azienda U.S.L.
    6.  Per  la validita' delle adunanze e' necessaria la presenza di
almeno   tre   componenti.  In  caso  di  contemporanea  assenza  del
presidente  e  del vice presidente esercita le funzioni di presidente
il  piu'  anziano  d'eta' dei presenti. In ogni caso le decisioni del
collegio devono essere assunte a maggioranza assoluta dei componenti.
    7.   I  componenti  del  collegio,  per  l'esercizio  delle  loro
funzioni, possono prendere visione di tutti gli atti amministrativi e
contabili  e  svolgere  verifiche  presso  gli  uffici  e  i  servizi
dell'azienda U.S.L.
    8. Il  collegio  trasmette alla struttura regionale competente in
materia  di  sanita',  salute  e  politiche sociali copia dei rilievi
amministrativi   e   contabili  effettuati  sulle  deliberazioni  del
direttore  generale  e  dei risultati dell'attivita' di verifica e di
vigilanza esercitata.
    9.  Ai  componenti  del collegio spetta una indennita' mensile di
carica  nella  misura  stabilita dalla giunta regionale tenendo conto
del  fatto  che  l'indennita' annua lorda spettante ai componenti del
collegio  e'  fissata  in  misura  pari  al  dieci  per  cento  degli
emolumenti del direttore generale. Al presidente del collegio compete
una maggiorazione pari al venti per cento dell'indennita' fissata per
gli  altri  componenti.  Ai  componenti  compete altresi' il rimborso
delle  spese di viaggio e l'indennita' di missione nei casi e secondo
le  modalita'  previste  per  il  personale  del  servizio  sanitario
regionale di posizione funzionale apicale.