Art. 19. Cause di decadenza e sostituzioni dei componenti del collegio sindacale 1. Ove, a seguito di decadenza, dimissioni, decessi, sopravvenuta incompatibilita' o qualsiasi altra causa di cessazione anticipata dalla carica il collegio sindacale risultasse mancante di uno o piu' componenti, il direttore generale provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di piu' di due componenti si procede alla ricostituzione dell'intero collegio. 2. Qualora il direttore generale non proceda alla ricostituzione del collegio entro trenta giorni, il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della Regione e due designati dal Ministro del tesoro. 3. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del collegio ordinario.