Art. 19.
Cause  di  decadenza  e  sostituzioni  dei  componenti  del  collegio
                              sindacale
    1. Ove, a seguito di decadenza, dimissioni, decessi, sopravvenuta
incompatibilita'  o  qualsiasi  altra  causa di cessazione anticipata
dalla  carica il collegio sindacale risultasse mancante di uno o piu'
componenti,  il  direttore  generale  provvede  ad acquisire le nuove
designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di
piu'  di  due  componenti  si procede alla ricostituzione dell'intero
collegio.
    2.  Qualora il direttore generale non proceda alla ricostituzione
del   collegio  entro  trenta  giorni,  il  presidente  della  giunta
regionale,  con  proprio  decreto,  provvede  a  costituirlo  in  via
straordinaria  con  un  funzionario della Regione e due designati dal
Ministro del tesoro.
    3.  Il  collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto
dell'insediamento del collegio ordinario.