Art. 2. Programmazione sanitaria regionale 1. La Regione assicura, mediante la programmazione sanitaria, lo sviluppo del servizio socio-sanitario regionale, al fine di garantire i livelli essenziali ed appropriati di assistenza definiti dal piano socio-sanitario regionale. 2. La programmazione sanitaria regionale si attua attraverso il piano socio-sanitario regionale ed i relativi strumenti di attuazione, in coordinamento con la programmazione socio-assistenziale regionale. 3. Il piano socio-sanitario regionale e' l'atto con il quale la regione, in armonia con il piano sanitario nazionale, definisce, per il triennio di riferimento, gli interventi per il raggiungimento degli obiettivi di salute ed il funzionamento dei servizi in relazione ai bisogni assistenziali e di salute della popolazione, rilevati attraverso l'attivita' e gli strumenti dell'osservatorio regionale epidemiologico e per le politiche sociali. 4. La programmazione sanitaria regionale individua le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni da assicurare a garanzia dei livelli essenziali ed appropriati di assistenza, in conformita' alle risorse finanziarie disponibili in base alle determinazioni della legge finanziaria della Regione vigenti per il periodo considerato. 5. Il piano socio-sanitario regionale e' adottato con legge regionale, nell'anno antecedente al triennio al quale si riferisce la programmazione.