Art. 2.
                 Programmazione sanitaria regionale
    1.  La Regione assicura, mediante la programmazione sanitaria, lo
sviluppo del servizio socio-sanitario regionale, al fine di garantire
i  livelli essenziali ed appropriati di assistenza definiti dal piano
socio-sanitario regionale.
    2.  La  programmazione sanitaria regionale si attua attraverso il
piano   socio-sanitario   regionale   ed   i  relativi  strumenti  di
attuazione,     in     coordinamento     con     la    programmazione
socio-assistenziale regionale.
    3.  Il  piano socio-sanitario regionale e' l'atto con il quale la
regione,  in armonia con il piano sanitario nazionale, definisce, per
il  triennio  di  riferimento,  gli  interventi per il raggiungimento
degli  obiettivi  di  salute  ed  il  funzionamento  dei  servizi  in
relazione  ai  bisogni  assistenziali  e di salute della popolazione,
rilevati  attraverso  l'attivita'  e  gli strumenti dell'osservatorio
regionale epidemiologico e per le politiche sociali.
    4.  La  programmazione sanitaria regionale individua le tipologie
di  assistenza,  i  servizi e le prestazioni da assicurare a garanzia
dei  livelli  essenziali ed appropriati di assistenza, in conformita'
alle  risorse  finanziarie  disponibili  in  base alle determinazioni
della   legge  finanziaria  della  Regione  vigenti  per  il  periodo
considerato.
    5.  Il  piano  socio-sanitario  regionale  e'  adottato con legge
regionale, nell'anno antecedente al triennio al quale si riferisce la
programmazione.