Art. 20.
                          Incompatibilita'
    1.  Non  possono far parte del collegio sindacale e, se nominati,
decadono dall'ufficio:
      a) il  direttore  generale  in carica, i suoi parenti ed affini
fino al secondo grado;
      b) i  dipendenti  dell'azienda  U.S.L., gli operatori legati da
rapporto  convenzionale  con  la  stessa,  coloro  che siano comunque
legati  da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita
con l'azienda medesima, nonche' i suoi fornitori;
      c) i  titolari,  i  soci,  gli  amministratori,  i  gestori  di
istituzioni  sanitarie  private  ubicate  nel  territorio  regionale,
nonche'   chi,  a  qualsiasi  titolo,  svolga  in  modo  continuativo
attivita' retribuita presso tali istituzioni;
      d) coloro  che  abbiano  lite  pendente per questioni attinenti
l'attivita'  dell'azienda U.S.L., ovvero, avendo un debito liquido ed
esigibile  verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora
ai  sensi  dell'art. 1219  del codice civile, oppure si trovino nelle
condizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo.