Art. 20. Incompatibilita' 1. Non possono far parte del collegio sindacale e, se nominati, decadono dall'ufficio: a) il direttore generale in carica, i suoi parenti ed affini fino al secondo grado; b) i dipendenti dell'azienda U.S.L., gli operatori legati da rapporto convenzionale con la stessa, coloro che siano comunque legati da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita con l'azienda medesima, nonche' i suoi fornitori; c) i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori di istituzioni sanitarie private ubicate nel territorio regionale, nonche' chi, a qualsiasi titolo, svolga in modo continuativo attivita' retribuita presso tali istituzioni; d) coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti l'attivita' dell'azienda U.S.L., ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora ai sensi dell'art. 1219 del codice civile, oppure si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo.