Art. 21. Competenze del collegio sindacale 1. Il collegio sindacale: a) verifica l'amministrazione dell'azienda U.S.L. sotto il profilo economico; b) vigila sull'osservanza della legge; c) accerta la regolare tenuta della contabilita' e la conformita' del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed effettua periodicamente verifiche di cassa; d) riferisce almeno trimestralmente alla struttura regionale competente in materia di sanita', salute e politiche sociali, anche su richiesta di quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi e' fondato sospetto di gravi irregolarita'; e) trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento dell'attivita' dell'azienda U.S.L. alla giunta regionale. 2. I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente. 3. I riferimenti contenuti nella legge regionale 16 luglio 1996, n. 19 (Norme sull'assetto contabile, gestionale e di controllo dell'unita' sanitaria locale della Valle d'Aosta, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), relativi al collegio dei revisori si intendono applicabili al collegio sindacale di cui al presente articolo. 4. Le disposizioni di cui alla legge regionale n. 19/1996 devono essere adeguate, con successiva legge regionale, ai principi e ai criteri di cui al decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 229/1999 e alla presente legge.