Art. 21.
                  Competenze del collegio sindacale
    1. Il collegio sindacale:
      a) verifica  l'amministrazione  dell'azienda  U.S.L.  sotto  il
profilo economico;
      b) vigila sull'osservanza della legge;
      c) accerta   la   regolare   tenuta  della  contabilita'  e  la
conformita'  del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture
contabili ed effettua periodicamente verifiche di cassa;
      d) riferisce  almeno  trimestralmente  alla struttura regionale
competente  in  materia di sanita', salute e politiche sociali, anche
su  richiesta  di quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito,
denunciando immediatamente i fatti se vi e' fondato sospetto di gravi
irregolarita';
      e) trasmette  periodicamente,  e  comunque  con  cadenza almeno
semestrale,   una  propria  relazione  sull'andamento  dell'attivita'
dell'azienda U.S.L. alla giunta regionale.
    2.  I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti
di ispezione e controllo, anche individualmente.
    3.  I riferimenti contenuti nella legge regionale 16 luglio 1996,
n.  19  (Norme  sull'assetto  contabile,  gestionale  e  di controllo
dell'unita'  sanitaria  locale della Valle d'Aosta, in attuazione del
decreto   legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  (Riordino  della
disciplina  in  materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23
ottobre  1992,  n.  421),  come  modificato dal decreto legislativo 7
dicembre  1993,  n.  517),  relativi  al  collegio  dei  revisori  si
intendono  applicabili  al  collegio  sindacale  di  cui  al presente
articolo.
    4.  Le disposizioni di cui alla legge regionale n. 19/1996 devono
essere  adeguate,  con  successiva  legge regionale, ai principi e ai
criteri  di  cui  al decreto legislativo n. 502/1992, come modificato
dal decreto legislativo n. 229/1999 e alla presente legge.