Art. 22. Direttore amministrativo 1. Il direttore amministrativo e' nominato con provvedimento motivato del direttore generale fra laureati in discipline giuridiche o economiche in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni statali. 2. Al rapporto di lavoro si applicano le disposizioni previste all'art. 14 per il rapporto di lavoro del direttore generale. 3. Il direttore amministrativo cessa dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e puo' essere riconfermato. Per gravi motivi il direttore amministrativo puo' essere sospeso o dichiarato decaduto dal direttore generale con provvedimento motivato. 4. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'azienda U.S.L. e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.