Art. 22.
                      Direttore amministrativo
    1.  Il  direttore  amministrativo  e'  nominato con provvedimento
motivato del direttore generale fra laureati in discipline giuridiche
o  economiche  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dalle  vigenti
disposizioni statali.
    2.  Al  rapporto  di lavoro si applicano le disposizioni previste
all'art. 14 per il rapporto di lavoro del direttore generale.
    3. Il direttore amministrativo cessa dall'incarico entro tre mesi
dalla  data  di  nomina  del  nuovo  direttore generale e puo' essere
riconfermato.  Per  gravi  motivi  il  direttore  amministrativo puo'
essere  sospeso  o  dichiarato  decaduto  dal  direttore generale con
provvedimento motivato.
    4.  Il  direttore  amministrativo dirige i servizi amministrativi
dell'azienda  U.S.L.  e  fornisce  parere  obbligatorio  al direttore
generale sugli atti relativi alle materie di competenza.