Art. 23.
                         Direttore sanitario
    1.  Il direttore sanitario e' nominato con provvedimento motivato
dal  direttore  generale  fra  i laureati in medicina in possesso dei
requisiti previsti dalle vigenti disposizioni statali.
    2.  Al  direttore  sanitario  si  applica  quanto previsto per il
direttore amministrativo dall'art. 22, commi 2 e 3.
    3.  Il  direttore  sanitario dirige i servizi sanitari e fornisce
parere  obbligatorio  al  direttore generale sugli atti relativi alle
materie di competenza.