Art. 23. Direttore sanitario 1. Il direttore sanitario e' nominato con provvedimento motivato dal direttore generale fra i laureati in medicina in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni statali. 2. Al direttore sanitario si applica quanto previsto per il direttore amministrativo dall'art. 22, commi 2 e 3. 3. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.