Art. 24. Consiglio dei sanitari 1. E' istituito il consiglio dei sanitari, organismo elettivo con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria, cosi' composto: a) il direttore sanitario dell'azienda U.S.L., con funzioni di presidente; b) sei eletti tra i medici dipendenti dell'azienda U.S.L., di cui quattro espressione della componente medica ospedaliera e due della componente medica territoriale. La meta' degli eletti della componente medica ospedaliera e di quella territoriale e' riservata a personale medico responsabile di struttura complessa. E' comunque assicurata la presenza di un medico veterinario; c) due eletti tra gli operatori sanitari laureati; d) un eletto tra il personale infermieristico; e) un eletto tra il personale tecnico-sanitario. 2. Il consiglio dei sanitari dura in carica cinque anni. 3. Le modalita' di elezione e di funzionamento del consiglio dei sanitari sono stabilite con deliberazione della giunta regionale, tenendo conto dei seguenti criteri: a) sono elettori ed eleggibili i dipendenti di ruolo appartenenti alle rispettive componenti di personale di cui al comma 1, lettere b), c), d), e); b) la votazione avviene mediante l'espressione di una unica preferenza separatamente per ciascuna delle seguenti componenti: 1) medici ospedalieri; 2) medici non ospedalieri; 3) veterinari; 4) laureati non medici; 5) personale infermieristico; 6) tecnici sanitari; c) l'elettorato attivo per l'elezione della componente medica e' riservato a tutto il personale medico. 4. Il consiglio dei sanitari esprime i pareri previsti dall'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517/1993.