Art. 24.
                       Consiglio dei sanitari
    1. E' istituito il consiglio dei sanitari, organismo elettivo con
funzioni di consulenza tecnico-sanitaria, cosi' composto:
      a) il  direttore sanitario dell'azienda U.S.L., con funzioni di
presidente;
      b) sei  eletti  tra i medici dipendenti dell'azienda U.S.L., di
cui  quattro  espressione  della  componente medica ospedaliera e due
della  componente  medica  territoriale.  La meta' degli eletti della
componente medica ospedaliera e di quella territoriale e' riservata a
personale  medico  responsabile  di  struttura complessa. E' comunque
assicurata la presenza di un medico veterinario;
      c) due eletti tra gli operatori sanitari laureati;
      d) un eletto tra il personale infermieristico;
      e) un eletto tra il personale tecnico-sanitario.
    2. Il consiglio dei sanitari dura in carica cinque anni.
    3.  Le modalita' di elezione e di funzionamento del consiglio dei
sanitari  sono  stabilite  con  deliberazione della giunta regionale,
tenendo conto dei seguenti criteri:
      a) sono   elettori   ed   eleggibili   i  dipendenti  di  ruolo
appartenenti  alle rispettive componenti di personale di cui al comma
1, lettere b), c), d), e);
      b) la  votazione  avviene  mediante  l'espressione di una unica
preferenza separatamente per ciascuna delle seguenti componenti:
        1) medici ospedalieri;
        2) medici non ospedalieri;
        3) veterinari;
        4) laureati non medici;
        5) personale infermieristico;
        6) tecnici sanitari;
      c) l'elettorato  attivo  per l'elezione della componente medica
e' riservato a tutto il personale medico.
    4.  Il consiglio dei sanitari esprime i pareri previsti dall'art.
3, comma 12, del decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal
decreto legislativo n. 517/1993.