Art. 25. Collegio di direzione 1. Il direttore generale si avvale, per il governo delle attivita' cliniche, la programmazione e la valutazione delle attivita' sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria, di un collegio di direzione cosi' composto: a) il direttore generale, con funzioni di presidente; b) il direttore sanitario; c) il direttore amministrativo; d) i direttori delle aree organizzative; e) i direttori dei distretti; f) i direttori dei dipartimenti. 2. Un apposito regolamento approvato con deliberazione del direttore generale disciplina le modalita' di funzionamento del collegio di direzione. Tale regolamento prevede che le sedute siano valide a condizione che sia presente almeno la meta' dei componenti e da' facolta' al direttore generale di convocare sessioni tematiche con la partecipazione delle sole figure professionali direttamente interessate. 3. Il collegio di direzione svolge i seguenti compiti: a) verifica gli standard e gli indicatori per la valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici; b) promuove e verifica i programmi di aggiornamento professionale e di formazione permanente; c) formula proposte organizzative per l'attuazione dell'attivita' libero-professionale intramuraria; d) promuove i progetti di sviluppo delle modalita' e/o strutture operative professionali previste al fine di sviluppare in forma dipartimentale l'aggregazione o il coordinamento fra le attivita' ed i processi produttivi effettuati dall'azienda U.S.L.; e) propone modalita' e metodologie per l'elaborazione del piano di attivita' locale.