Art. 25.
                        Collegio di direzione
    1.  Il  direttore  generale  si  avvale,  per  il  governo  delle
attivita'   cliniche,   la  programmazione  e  la  valutazione  delle
attivita' sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria, di un
collegio di direzione cosi' composto:
      a) il direttore generale, con funzioni di presidente;
      b) il direttore sanitario;
      c) il direttore amministrativo;
      d) i direttori delle aree organizzative;
      e) i direttori dei distretti;
      f) i direttori dei dipartimenti.
    2.  Un  apposito  regolamento  approvato  con  deliberazione  del
direttore  generale  disciplina  le  modalita'  di  funzionamento del
collegio  di  direzione. Tale regolamento prevede che le sedute siano
valide a condizione che sia presente almeno la meta' dei componenti e
da'  facolta'  al  direttore generale di convocare sessioni tematiche
con  la  partecipazione  delle sole figure professionali direttamente
interessate.
    3. Il collegio di direzione svolge i seguenti compiti:
      a) verifica  gli  standard  e gli indicatori per la valutazione
dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici;
      b) promuove   e   verifica   i   programmi   di   aggiornamento
professionale e di formazione permanente;
      c) formula     proposte    organizzative    per    l'attuazione
dell'attivita' libero-professionale intramuraria;
      d) promuove   i   progetti  di  sviluppo  delle  modalita'  e/o
strutture  operative  professionali previste al fine di sviluppare in
forma   dipartimentale  l'aggregazione  o  il  coordinamento  fra  le
attivita' ed i processi produttivi effettuati dall'azienda U.S.L.;
      e) propone modalita' e metodologie per l'elaborazione del piano
di attivita' locale.