Art. 26. Articolazione delle aree organizzative e delle strutture 1. In rapporto alle forme e modalita' di erogazione dell'assistenza, alla tipologia dei processi produttivi ed alle attivita' gestionali necessarie per assicurare i livelli di assistenza, le prestazioni e le attivita' effettuate dall'azienda U.S.L. sono raggruppate ed organizzate in aree organizzative cosi' definite: a) area della degenza, preposta all'organizzazione, alla produzione ed all'erogazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera in forma di ricovero e alla fornitura di prestazioni specialistiche ambulatoriali; b) area territoriale-distrettuale, preposta a livello extra-ospedaliero all'organizzazione, alla produzione ed all'erogazione dell'assistenza sanitaria di primo intervento o di emergenza, di prestazioni di diagnosi, di cura e di riabilitazione in forma generica o specialistica, di tipo ambulatoriale, residenziale o semiresidenziale, domiciliari o integrate con i servizi domiciliari, di prestazioni socio-sanitarie; c) area tecnico-amministrativa, preposta all'organizzazione e all'espletamento delle attivita' tecnico-amministrativo-gestionali dirette al funzionamento dell'azienda U.S.L. ed al controllo delle attivita' effettuate, nonche' necessarie alla fornitura e mantenimento delle risorse da impiegare nella produzione ed erogazione delle prestazioni; d) area della prevenzione, preposta agli interventi per la tutela e per la prevenzione della salute individuale o collettiva. 2. A ciascuna area organizzativa e' preposto un direttore, scelto fra personale interno od esterno all'azienda U.S.L., in possesso dei requisiti definiti dall'atto aziendale di cui all'art. 10, in conformita' alle disposizioni nazionali, per il conferimento dell'incarico, fatti salvi i requisiti per il direttore del presidio ospedaliero. 3. Il direttore dell'area organizzativa svolge le seguenti funzioni: a) e' responsabile del budget complessivo dell'area e della relativa programmazione operativa; b) coordina l'attivita' delle strutture assegnate all'area per lo svolgimento delle proprie funzioni. 4. Sono strutture complesse le unita' operative caratterizzate da un grado di complessita' organizzativo-gestionale elevata, comportante l'assunzione di responsabilita' che impegnano l'azienda U.S.L. verso l'esterno per l'attuazione degli obiettivi di programmazione regionale ed aziendale. 5. Sono strutture semplici le unita' operative attinenti ad una specifica attivita' o funzione e che rispondono al dirigente della struttura complessa in cui sono inserite. 6. I dipartimenti costituiscono il modello ordinario di gestione di tutta l'attivita' dell'azienda U.S.L. nell'ottica dell'economizzazione delle risorse, nonche' dell'interdisciplinarieta' delle funzioni espletate secondo le modalita' organizzative definite dall'atto aziendale di cui all'art. 10.