Art. 26.
      Articolazione delle aree organizzative e delle strutture
    1.   In   rapporto   alle   forme   e   modalita'  di  erogazione
dell'assistenza,  alla  tipologia  dei  processi  produttivi  ed alle
attivita'   gestionali   necessarie   per  assicurare  i  livelli  di
assistenza,  le  prestazioni  e  le attivita' effettuate dall'azienda
U.S.L.  sono  raggruppate  ed organizzate in aree organizzative cosi'
definite:
      a) area   della   degenza,  preposta  all'organizzazione,  alla
produzione   ed   all'erogazione   delle  prestazioni  di  assistenza
ospedaliera  in  forma  di  ricovero  e alla fornitura di prestazioni
specialistiche ambulatoriali;
      b) area    territoriale-distrettuale,    preposta   a   livello
extra-ospedaliero     all'organizzazione,    alla    produzione    ed
all'erogazione  dell'assistenza  sanitaria  di  primo intervento o di
emergenza, di prestazioni di diagnosi, di cura e di riabilitazione in
forma generica o specialistica, di tipo ambulatoriale, residenziale o
semiresidenziale,  domiciliari o integrate con i servizi domiciliari,
di prestazioni socio-sanitarie;
      c) area  tecnico-amministrativa,  preposta all'organizzazione e
all'espletamento  delle  attivita'  tecnico-amministrativo-gestionali
dirette  al  funzionamento  dell'azienda U.S.L. ed al controllo delle
attivita'   effettuate,   nonche'   necessarie   alla   fornitura   e
mantenimento   delle   risorse   da  impiegare  nella  produzione  ed
erogazione delle prestazioni;
      d) area  della  prevenzione,  preposta  agli  interventi per la
tutela e per la prevenzione della salute individuale o collettiva.
    2. A ciascuna area organizzativa e' preposto un direttore, scelto
fra  personale interno od esterno all'azienda U.S.L., in possesso dei
requisiti  definiti  dall'atto  aziendale  di  cui  all'art.  10,  in
conformita'   alle   disposizioni   nazionali,  per  il  conferimento
dell'incarico,  fatti salvi i requisiti per il direttore del presidio
ospedaliero.
    3.  Il  direttore  dell'area  organizzativa  svolge  le  seguenti
funzioni:
      a) e'  responsabile  del  budget  complessivo dell'area e della
relativa programmazione operativa;
      b) coordina  l'attivita' delle strutture assegnate all'area per
lo svolgimento delle proprie funzioni.
    4. Sono strutture complesse le unita' operative caratterizzate da
un    grado   di   complessita'   organizzativo-gestionale   elevata,
comportante  l'assunzione  di responsabilita' che impegnano l'azienda
U.S.L.   verso   l'esterno   per   l'attuazione  degli  obiettivi  di
programmazione regionale ed aziendale.
    5.  Sono  strutture semplici le unita' operative attinenti ad una
specifica  attivita'  o  funzione e che rispondono al dirigente della
struttura complessa in cui sono inserite.
    6.  I dipartimenti costituiscono il modello ordinario di gestione
di     tutta     l'attivita'    dell'azienda    U.S.L.    nell'ottica
dell'economizzazione          delle          risorse,         nonche'
dell'interdisciplinarieta'   delle   funzioni  espletate  secondo  le
modalita'  organizzative definite dall'atto aziendale di cui all'art.
10.