Art. 27.
               Organizzazione dell'area della degenza
    1.  L'area  della  degenza e' organizzata e diretta attraverso il
presidio  ospedaliero,  inteso  quale  organizzazione  costituita dal
complesso dei mezzi, delle attrezzature, del personale e dei degenti,
finalizzata  alla  produzione  ed  erogazione  delle  prestazioni  di
ricovero  a  ciclo continuativo e/o diurno, nonche' alla fornitura di
prestazioni  specialistiche  ambulatoriali  organizzate  ed integrate
conte  altre  attivita'  di  assistenza  sanitaria  e socio-sanitaria
erogate dai distretti.
    2.  La  direzione  dell'area e' attribuita al direttore sanitario
del  presidio  ospedaliero  o,  in  via  subordinata, ad un dirigente
medico   con  esperienza  di  coordinamento  sanitario  di  strutture
complesse.
    3.  Il  dirigente  di  cui  al  comma 2, denominato direttore del
presidio, svolge, in particolare, funzioni di:
      a) direzione  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  9,  del  decreto
legislativo  n.  502/1992, come modificato dal decreto legislativo n.
517/1993;
      b) coordinamento   ed  indirizzo  gestionale  dei  dipartimenti
ospedalieri;
      c) controllo  e  valutazione dell'attivita' svolta nel presidio
dal punto di vista della accessibilita', qualita', appropriatezza;
      d) controllo della ottimizzazione dell'impiego delle risorse.
    4.  Per l'esercizio delle proprie funzioni il direttore si avvale
di  una  struttura  organizzativa  costituita da personale medico, di
assistenza infermieristica e tecnico-sanitario, la cui organizzazione
e funzionamento sono disciplinati dall'atto aziendale di cui all'art.
10.
    5.   All'espletamento   delle   attivita'   tecnico-sanitarie  ed
amministrative  di  supporto  alla  erogazione  delle  prestazioni di
degenza  e  di  assistenza  specialistica  ambulatoriale prodotte nel
presidio  provvede  la  direzione sanitaria del presidio medesimo con
proprie risorse, d'intesa con l'area tecnico-amministrativa.
    6.  All'espletamento,  direzione  e coordinamento delle attivita'
tecniche  ed  amministrative necessarie al funzionamento del presidio
ed  alla  produzione  delle  prestazioni,  provvedono  le  competenti
strutture    organizzative    e    tecnico-amministrative   dell'area
tecnico-amministrativa, d'intesa con il direttore del presidio.
    7.  Il  presidio ospedaliero gode di autonomia tecnico-gestionale
ed   economico-finanziaria,   con   contabilita'   separata  su  base
budgetaria.