Art. 27. Organizzazione dell'area della degenza 1. L'area della degenza e' organizzata e diretta attraverso il presidio ospedaliero, inteso quale organizzazione costituita dal complesso dei mezzi, delle attrezzature, del personale e dei degenti, finalizzata alla produzione ed erogazione delle prestazioni di ricovero a ciclo continuativo e/o diurno, nonche' alla fornitura di prestazioni specialistiche ambulatoriali organizzate ed integrate conte altre attivita' di assistenza sanitaria e socio-sanitaria erogate dai distretti. 2. La direzione dell'area e' attribuita al direttore sanitario del presidio ospedaliero o, in via subordinata, ad un dirigente medico con esperienza di coordinamento sanitario di strutture complesse. 3. Il dirigente di cui al comma 2, denominato direttore del presidio, svolge, in particolare, funzioni di: a) direzione ai sensi dell'art. 4, comma 9, del decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517/1993; b) coordinamento ed indirizzo gestionale dei dipartimenti ospedalieri; c) controllo e valutazione dell'attivita' svolta nel presidio dal punto di vista della accessibilita', qualita', appropriatezza; d) controllo della ottimizzazione dell'impiego delle risorse. 4. Per l'esercizio delle proprie funzioni il direttore si avvale di una struttura organizzativa costituita da personale medico, di assistenza infermieristica e tecnico-sanitario, la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati dall'atto aziendale di cui all'art. 10. 5. All'espletamento delle attivita' tecnico-sanitarie ed amministrative di supporto alla erogazione delle prestazioni di degenza e di assistenza specialistica ambulatoriale prodotte nel presidio provvede la direzione sanitaria del presidio medesimo con proprie risorse, d'intesa con l'area tecnico-amministrativa. 6. All'espletamento, direzione e coordinamento delle attivita' tecniche ed amministrative necessarie al funzionamento del presidio ed alla produzione delle prestazioni, provvedono le competenti strutture organizzative e tecnico-amministrative dell'area tecnico-amministrativa, d'intesa con il direttore del presidio. 7. Il presidio ospedaliero gode di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con contabilita' separata su base budgetaria.