Art. 28. Dipartimenti dell'area della degenza 1. L'organizzazione e l'erogazione delle prestazioni di ricovero, in rapporto alle esigenze di ottimizzazione dell'uso delle risorse e di omogeneita' dei processi produttivi, nonche' al fine di assicurare l'integrazione delle procedure clinico-assistenziali, e' articolata in dipartimenti definiti dall'atto costitutivo aziendale di cui all'art. 10. 2. A ciascun dipartimento e' preposto un direttore, nominato dal direttore generale, sentito il comitato di dipartimento di cui al comma 5. 3. La nomina a direttore di dipartimento comporta l'assunzione sia di responsabilita' professionale in materia clinico-organizzativa e della prevenzione, sia di responsabilita' di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti. 4. Il direttore del dipartimento, in particolare: a) predispone il piano annuale delle attivita' definendone gli obiettivi, nel rispetto degli indirizzi del piano attuativo locale; b) assicura il funzionamento del dipartimento; c) promuove le verifiche periodiche sulla qualita' e appropriatezza delle prestazioni; d) controlla la corrispondenza dei comportamenti con gli indirizzi generali definiti dal piano delle attivita' e dell'utilizzazione delle risorse disponibili, nell'ambito della gestione del personale; e) rappresenta il dipartimento nei rapporti con il direttore generale, il direttore sanitario ed il direttore amministrativo; f) gestisce le risorse attribuite al dipartimento, secondo le indicazioni del piano attuativo locale. 5. Il direttore del dipartimento e' coadiuvato da un comitato di dipartimento composto dai responsabili delle strutture complesse aggregate nel dipartimento. 6. Il comitato di dipartimento: a) stabilisce i modelli di organizzazione e programma il lavoro del dipartimento; b) programma la razionale utilizzazione del personale e propone la mobilita' del personale fra le unita' operative del dipartimento nell'ottica dell'integrazione dipartimentale; c) assicura la disponibilita' di risorse per l'attivita' specialistica ambulatoriale e per l'assistenza a programmazione specifica erogate dai distretti; d) fornisce indicazioni per la gestione del budget di dipartimento; e) collabora alla predisposizione del piano annuale delle attivita'; f) propone i fabbisogni di risorse sia di personale che di dotazione strumentale, valutandone le priorita'; g) propone i gruppi operativi interdipartimentali; h) valuta e propone, tramite il direttore di dipartimento, l'eventuale inserimento di unita' operative nel dipartimento o l'istituzione di strutture semplici; i) propone l'organizzazione dell'attivita' libero-professionale intramuraria del dipartimento secondo le direttive stabilite dall'azienda U.S.L. 7. Il comitato di dipartimento deve assicurare l'informazione e la partecipazione degli altri dirigenti e degli operatori assegnati al dipartimento alla propria attivita'.