Art. 28.
                Dipartimenti dell'area della degenza
    1. L'organizzazione e l'erogazione delle prestazioni di ricovero,
in  rapporto alle esigenze di ottimizzazione dell'uso delle risorse e
di omogeneita' dei processi produttivi, nonche' al fine di assicurare
l'integrazione  delle  procedure clinico-assistenziali, e' articolata
in  dipartimenti  definiti  dall'atto  costitutivo  aziendale  di cui
all'art. 10.
    2.  A ciascun dipartimento e' preposto un direttore, nominato dal
direttore  generale,  sentito  il  comitato di dipartimento di cui al
comma 5.
    3.  La  nomina  a direttore di dipartimento comporta l'assunzione
sia di responsabilita' professionale in materia clinico-organizzativa
e  della  prevenzione,  sia  di responsabilita' di tipo gestionale in
ordine  alla  razionale  e  corretta  programmazione e gestione delle
risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti.
    4. Il direttore del dipartimento, in particolare:
      a) predispone  il piano annuale delle attivita' definendone gli
obiettivi, nel rispetto degli indirizzi del piano attuativo locale;
      b) assicura il funzionamento del dipartimento;
      c) promuove   le   verifiche   periodiche   sulla   qualita'  e
appropriatezza delle prestazioni;
      d) controlla   la  corrispondenza  dei  comportamenti  con  gli
indirizzi   generali   definiti   dal   piano   delle   attivita'   e
dell'utilizzazione   delle  risorse  disponibili,  nell'ambito  della
gestione del personale;
      e) rappresenta  il  dipartimento  nei rapporti con il direttore
generale, il direttore sanitario ed il direttore amministrativo;
      f) gestisce  le  risorse attribuite al dipartimento, secondo le
indicazioni del piano attuativo locale.
    5.  Il direttore del dipartimento e' coadiuvato da un comitato di
dipartimento  composto  dai  responsabili  delle  strutture complesse
aggregate nel dipartimento.
    6. Il comitato di dipartimento:
      a) stabilisce i modelli di organizzazione e programma il lavoro
del dipartimento;
      b) programma la razionale utilizzazione del personale e propone
la  mobilita'  del personale fra le unita' operative del dipartimento
nell'ottica dell'integrazione dipartimentale;
      c) assicura   la  disponibilita'  di  risorse  per  l'attivita'
specialistica  ambulatoriale  e  per  l'assistenza  a  programmazione
specifica erogate dai distretti;
      d) fornisce   indicazioni   per   la  gestione  del  budget  di
dipartimento;
      e) collabora  alla  predisposizione  del  piano  annuale  delle
attivita';
      f) propone  i  fabbisogni  di  risorse  sia di personale che di
dotazione strumentale, valutandone le priorita';
      g) propone i gruppi operativi interdipartimentali;
      h) valuta  e  propone,  tramite  il  direttore di dipartimento,
l'eventuale  inserimento  di  unita'  operative  nel  dipartimento  o
l'istituzione di strutture semplici;
      i) propone l'organizzazione dell'attivita' libero-professionale
intramuraria   del   dipartimento   secondo  le  direttive  stabilite
dall'azienda U.S.L.
    7.  Il  comitato di dipartimento deve assicurare l'informazione e
la  partecipazione  degli altri dirigenti e degli operatori assegnati
al dipartimento alla propria attivita'.