Art. 29.
         Organizzazione dell'area territoriale-distrettuale
    1.    L'area    territoriale-distrettuale    e'   preposta   alla
organizzazione, produzione ed erogazione dell'assistenza sanitaria in
ambito  extraospedaliero,  di  prestazioni  di  primo intervento o di
emergenza, di prestazioni di diagnosi, di cura e di riabilitazione in
forma generica o specialistica, di tipo ambulatoriale, residenziale o
semiresidenziale,  domiciliari o integrate con i servizi domiciliari,
di prestazioni socio-sanitarie.
    2. La direzione dell'area e' attribuita dal direttore generale ad
un medico in possesso dei requisiti definiti con l'atto aziendale.
    3.   All'espletamento   delle   attivita'   tecnico-sanitarie  ed
amministrative di supporto alla erogazione delle prestazioni prodotte
dall'area    territoriale-distrettuale    provvedono   le   strutture
organizzative    dell'area    medesima    con   proprie   risorse   o
disponibilita', d'intesa con l'area tecnico-amministrativa.
    4.  All'espletamento,  direzione  e coordinamento delle attivita'
tecniche ed amministrative necessarie al funzionamento dei presidi ed
alla produzione delle prestazioni dell'area territoriale-distrettuale
provvede  l'area  tecnico-amministrativa,  di  intesa con i dirigenti
delle strutture operative interessate.
    5.  Per l'esercizio delle proprie funzioni il direttore dell'area
si  avvale  di  uno  specifico  comitato,  composto  dai direttori di
distretto.
    6.   Il  piano  attuativo  locale  definisce  le  prestazioni  ed
attivita'  attribuite  all'area territoriale-distrettuale, sulla base
anche  delle  proposte  avanzate  dal consiglio permanente degli enti
locali di cui all'art. 60 della legge regionale n. 54/1998.