Art. 29. Organizzazione dell'area territoriale-distrettuale 1. L'area territoriale-distrettuale e' preposta alla organizzazione, produzione ed erogazione dell'assistenza sanitaria in ambito extraospedaliero, di prestazioni di primo intervento o di emergenza, di prestazioni di diagnosi, di cura e di riabilitazione in forma generica o specialistica, di tipo ambulatoriale, residenziale o semiresidenziale, domiciliari o integrate con i servizi domiciliari, di prestazioni socio-sanitarie. 2. La direzione dell'area e' attribuita dal direttore generale ad un medico in possesso dei requisiti definiti con l'atto aziendale. 3. All'espletamento delle attivita' tecnico-sanitarie ed amministrative di supporto alla erogazione delle prestazioni prodotte dall'area territoriale-distrettuale provvedono le strutture organizzative dell'area medesima con proprie risorse o disponibilita', d'intesa con l'area tecnico-amministrativa. 4. All'espletamento, direzione e coordinamento delle attivita' tecniche ed amministrative necessarie al funzionamento dei presidi ed alla produzione delle prestazioni dell'area territoriale-distrettuale provvede l'area tecnico-amministrativa, di intesa con i dirigenti delle strutture operative interessate. 5. Per l'esercizio delle proprie funzioni il direttore dell'area si avvale di uno specifico comitato, composto dai direttori di distretto. 6. Il piano attuativo locale definisce le prestazioni ed attivita' attribuite all'area territoriale-distrettuale, sulla base anche delle proposte avanzate dal consiglio permanente degli enti locali di cui all'art. 60 della legge regionale n. 54/1998.