Art. 3.
  Partecipazione degli enti locali alla programmazione sanitaria e
                      socio-sanitaria regionale
    Al  fine  di  favorire  la  partecipazione degli enti locali alla
politica  socio-sanitaria  regionale,  il  consiglio permanente degli
enti  locali  previsto  dall'art. 60 della legge regionale 7 dicembre
1998,  n.  54  (Sistema  delle  autonomie in Valle d'Aosta), oltre ad
esercitare  le  funzioni previste dall'art. 7, commi 3 e 8, dall'art.
18, comma 1, lettera d) e dall'art. 29, comma 6:
      a) si   esprime  annualmente  sull'attivita'  e  sui  risultati
conseguiti dall'azienda U.S.L.;
      b) formula  proposte  alla  struttura  regionale  competente in
materia  di  sanita',  salute  e  politiche  sociali  riguardanti  la
programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale;
      c) esprime  parere  su  tutti  i  progetti  di  legge regionali
presentati   al   consiglio   regionale   in   materia   sanitaria  e
socio-sanitaria.