Art. 3. Partecipazione degli enti locali alla programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale Al fine di favorire la partecipazione degli enti locali alla politica socio-sanitaria regionale, il consiglio permanente degli enti locali previsto dall'art. 60 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), oltre ad esercitare le funzioni previste dall'art. 7, commi 3 e 8, dall'art. 18, comma 1, lettera d) e dall'art. 29, comma 6: a) si esprime annualmente sull'attivita' e sui risultati conseguiti dall'azienda U.S.L.; b) formula proposte alla struttura regionale competente in materia di sanita', salute e politiche sociali riguardanti la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale; c) esprime parere su tutti i progetti di legge regionali presentati al consiglio regionale in materia sanitaria e socio-sanitaria.