Art. 30.
                          D i s t r e t t i
    1.   Le  prestazioni  e  le  attivita'  di  competenza  dell'area
territoriale-distrettuale sono erogate ed effettuate nei distretti in
cui  si  articola il territorio in cui opera l'azienda U.S.L., intesi
quali   ambiti  organizzativi  territoriali  per  l'effettuazione  di
attivita'  e  l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria, di
tutela  e di promozione della salute, di prestazioni socio-sanitarie,
di erogazione dei servizi e delle prestazioni socio-assistenziali, di
integrazione fra servizi sanitari e servizi socio-assistenziali.
    2.  In  considerazione  delle caratteristiche geomorfologiche del
territorio e della distribuzione della popolazione residente, nonche'
di  esigenze  di  efficienza  ed economicita' dell'organizzazione, il
territorio  in  cui  opera  l'azienda U.S.L. e' articolato in quattro
distretti  aventi  sede  a  Morgex,  Aosta, Châtillon e Donnas, i cui
ambiti   territoriali   sono   stabiliti  dal  piano  socio-sanitario
regionale.
    3. In armonia con le disposizioni per l'area di Aosta di cui alla
legge regionale n. 54/1998, il piano attuativo locale deve assicurare
una  specifica  programmazione  ed organizzazione delle attivita' che
tenga  conto della localizzazione e della tipologia dei presidi e dei
servizi  e  del  carico di domanda relativi ai comuni che fanno parte
della piana di Aosta.
    4.  Ciascun  ambito  organizzativo  distrettuale e' costituito al
fine di garantire:
      a) l'assistenza   primaria,   ivi   compresa   la   continuita'
assistenziale,  mediante  il  necessario  coordinamento e l'approccio
multidisciplinare,  in  ambulatorio  e  a  domicilio,  tra  medici di
medicina  generale,  pediatri  di  libera  scelta, servizi di guardia
medica notturna e festiva, medici specialistici ambulatoriali;
      b) il  coordinamento  dei  medici  di  medicina  generale e dei
pediatri  di  libera  scelta  con  le  strutture operative a gestione
diretta,  nonche'  con  i  servizi  specialistici  ambulatoriali ed i
presidi ospedalieri ed extraospedalieri accreditati;
      c) l'erogazione   delle   prestazioni   sanitarie  a  rilevanza
sociale, connotate da specifica ed elevata integrazione;
      d) l'assistenza specialistica ambulatoriale;
      e) l'attivita'   per   la   prevenzione   e   la   cura   delle
tossicodipendenze;
      f) l'attivita'   consulenziale   per  la  tutela  della  salute
dell'infanzia, della donna e della famiglia;
      g) l'attivita'  ed  i  servizi  rivolti  ai  disabili  ed  agli
anziani;
      h) l'attivita'   ed   i   servizi   di  assistenza  domiciliare
integrata;
      i) l'attivita'  ed  i  servizi per le patologie da HIV e per le
patologie in fase terminale.
    5. Nell'ambito delle risorse assegnate, il distretto e' dotato di
autonomia    tecnico-gestionale    ed    economico-finanziaria,   con
contabilita' separata all'interno del bilancio dell'azienda U.S.L.
    6.  L'incarico  di  direttore  di  distretto  e'  attribuito  dal
direttore     generale,     sentito     il     direttore    dell'area
territoriale-distrettuale,  ad  un  dirigente  dell'azienda che abbia
maturato  una  specifica  esperienza  nei  servizi territoriali e una
adeguata  formazione  nella  loro  organizzazione, oppure a un medico
convenzionato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo
n.  502/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 229/1999, da
almeno dieci anni.
    7. Il compenso dell'incarico e' determinato nell'atto costitutivo
dell'azienda  U.S.L.  di  cui  all'art. 10 in misura non superiore al
trattamento   massimo   previsto   per   i  dirigenti  nel  ruolo  di
appartenenza,  fatto salvo il trattamento economico di maggior favore
in   godimento,   nonche'   il   contestuale   congelamento   di   un
corrispondente  posto  di organico della dirigenza sanitaria ai sensi
dell'art.  3-sexies,  comma  3,  del decreto legislativo n. 502/1992,
come  introdotto  dall'art.  3,  comma 3,  del decreto legislativo n.
229/1999.
    8. Il direttore di distretto svolge le seguenti funzioni:
      a) predispone  gli  strumenti  attuativi  del  piano  attuativo
locale relativi alle attivita' distrettuali;
      b) assicura  l'integrazione  e  il  coordinamento operativo fra
l'assistenza    sanitaria   di   base,   l'assistenza   specialistica
ambulatoriale   e  le  altre  attivita'  di  assistenza  sanitaria  e
socio-sanitaria erogate nei distretti;
      c) partecipa  all'attivita'  di  organizzazione  e di direzione
dell'area territoriale-distrettuale;
      d) e'  responsabile  del  budget  di distretto, che gestisce in
conformita'     alle    disposizioni    del    direttore    dell'area
territoriale-distrettuale.
    9.  Il  direttore  di  distretto  si  avvale  di  un  ufficio  di
coordinamento    delle    attivita'    distrettuali,    composto   da
rappresentanti   delle  figure  professionali  operanti  nei  servizi
distrettuali.   Sono   membri   di   diritto   di   tale  ufficio  un
rappresentante  dei  medici di medicina generale, uno dei pediatri di
libera  scelta  e  uno  degli specialisti ambulatoriali convenzionati
operanti nel distretto.