Art. 31.
               Organizzazione dell'area di prevenzione
    1.  L'area di prevenzione promuove le azioni volte ad individuare
e   rimuovere  le  cause  di  nocivita'  e  di  malattia  di  origine
ambientale,  umana  ed animale, mediante iniziative coordinate con le
altre   aree  e  con  i  servizi  competenti  in  materia  di  tutela
dell'ambiente.  A  tal  fine  persegue  obiettivi di promozione della
salute,  di  prevenzione  della  malattia  e  della  disabilita',  di
miglioramento   della   qualita'  della  vita,  anche  attraverso  la
prevenzione primaria e secondaria, per:
      a) la profilassi delle malattie infettive e parassitarie;
      b) la  tutela  della  collettivita'  dai  rischi sanitari degli
ambienti  di  vita, anche con riferimento agli effetti sanitari degli
inquinamenti ambientali;
      c) la  tutela  della  collettivita'  e  dei  singoli dai rischi
infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro;
      d) la sanita' pubblica veterinaria;
      e) la tutela igienico-sanitaria degli alimenti;
      f) la sorveglianza e la prevenzione nutrizionale.
    2.  Le  funzioni  di  direttore  dell'area della prevenzione sono
affidate  al  coordinatore  del  dipartimento  di  prevenzione di cui
all'art. 32.