Art. 31. Organizzazione dell'area di prevenzione 1. L'area di prevenzione promuove le azioni volte ad individuare e rimuovere le cause di nocivita' e di malattia di origine ambientale, umana ed animale, mediante iniziative coordinate con le altre aree e con i servizi competenti in materia di tutela dell'ambiente. A tal fine persegue obiettivi di promozione della salute, di prevenzione della malattia e della disabilita', di miglioramento della qualita' della vita, anche attraverso la prevenzione primaria e secondaria, per: a) la profilassi delle malattie infettive e parassitarie; b) la tutela della collettivita' dai rischi sanitari degli ambienti di vita, anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinamenti ambientali; c) la tutela della collettivita' e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro; d) la sanita' pubblica veterinaria; e) la tutela igienico-sanitaria degli alimenti; f) la sorveglianza e la prevenzione nutrizionale. 2. Le funzioni di direttore dell'area della prevenzione sono affidate al coordinatore del dipartimento di prevenzione di cui all'art. 32.