Art. 32. Dipartimento di prevenzione 1. Nell'ambito dell'area della prevenzione opera il dipartimento di prevenzione, istituito con la legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA - e creazione, nell'ambito dell'Unita' sanitaria locale della Valle d'Aosta, del dipartimento di prevenzione e dell'unita' operativa di microbiologia). 2. L'ufficio di coordinamento di cui all'art. 37 della legge regionale n. 41/1995 svolge compiti di direzione e di coordinamento dei servizi in cui si articola il dipartimento stesso ai sensi dell'art. 26 della medesima legge regionale. 3. Per la nomina a direttore del dipartimento di prevenzione ed a responsabile dei corrispondenti servizi e delle relative sezioni e' necessario il possesso dei requisiti previsti dall'atto aziendale di cui all'art. 10 per il conferimento dell'incarico. 4. Il dipartimento di prevenzione e' dotato di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria. 5. L'attivita' distrettuale del dipartimento di prevenzione e' programmata e concordata con i direttori di distretto, secondo le direttive del direttore dell'area territoriale-distrettuale.