Art. 32.
                     Dipartimento di prevenzione
    1.  Nell'ambito dell'area della prevenzione opera il dipartimento
di prevenzione, istituito con la legge regionale 4 settembre 1995, n.
41    (Istituzione   dell'Agenzia   regionale   per   la   protezione
dell'ambiente - ARPA - e creazione, nell'ambito dell'Unita' sanitaria
locale  della  Valle  d'Aosta,  del  dipartimento  di  prevenzione  e
dell'unita' operativa di microbiologia).
    2.  L'ufficio  di  coordinamento  di  cui all'art. 37 della legge
regionale  n.  41/1995 svolge compiti di direzione e di coordinamento
dei  servizi  in  cui  si  articola  il  dipartimento stesso ai sensi
dell'art. 26 della medesima legge regionale.
    3. Per la nomina a direttore del dipartimento di prevenzione ed a
responsabile  dei  corrispondenti servizi e delle relative sezioni e'
necessario  il possesso dei requisiti previsti dall'atto aziendale di
cui all'art. 10 per il conferimento dell'incarico.
    4.   Il  dipartimento  di  prevenzione  e'  dotato  di  autonomia
tecnico-gestionale ed economico-finanziaria.
    5.  L'attivita'  distrettuale  del dipartimento di prevenzione e'
programmata  e  concordata  con  i direttori di distretto, secondo le
direttive del direttore dell'area territoriale-distrettuale.