Art. 33.
      Unita' organizzativa per le attivita' di medicina legale
    1. Nell'ambito dell'area territoriale-distrettuale opera l'unita'
organizzativa  per  le  attivita'  di medicina legale quale struttura
che,  in  rapporto  alle  finalita', agli obiettivi ed alle attivita'
dell'azienda  U.S.L.,  assolve  a  compiti di natura sanitaria propri
della  materia  medico-legale.  L'unita' organizzativa svolge inoltre
funzioni   di  supporto  all'attivita'  del  direttore  del  presidio
ospedaliero      circa      l'appropriatezza      delle     procedure
clinico-assistenziali effettuate dai servizi sanitari ed a tutela dei
diritti degli utenti del servizio sanitario regionale.
    2.  L'attivita' della struttura organizzativa si caratterizza per
l'apporto   multidisciplinare   nella   fase  diagnostica  e  per  la
specificita' nella fase valutativa.
    3.  La struttura organizzativa articola la propria organizzazione
in relazione all'espletamento dei compiti di:
      a) accertamento clinico-biologico e certificazione;
      b) valutazione   dell'attivita'  delle  strutture  sanitarie  e
socio-sanitarie, nonche' dell'esercizio delle professioni sanitarie e
socio-sanitarie.