Art. 33. Unita' organizzativa per le attivita' di medicina legale 1. Nell'ambito dell'area territoriale-distrettuale opera l'unita' organizzativa per le attivita' di medicina legale quale struttura che, in rapporto alle finalita', agli obiettivi ed alle attivita' dell'azienda U.S.L., assolve a compiti di natura sanitaria propri della materia medico-legale. L'unita' organizzativa svolge inoltre funzioni di supporto all'attivita' del direttore del presidio ospedaliero circa l'appropriatezza delle procedure clinico-assistenziali effettuate dai servizi sanitari ed a tutela dei diritti degli utenti del servizio sanitario regionale. 2. L'attivita' della struttura organizzativa si caratterizza per l'apporto multidisciplinare nella fase diagnostica e per la specificita' nella fase valutativa. 3. La struttura organizzativa articola la propria organizzazione in relazione all'espletamento dei compiti di: a) accertamento clinico-biologico e certificazione; b) valutazione dell'attivita' delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonche' dell'esercizio delle professioni sanitarie e socio-sanitarie.