Art. 34.
                   Dipartimento di salute mentale
    1.  Nell'ambito  delle  aree  territoriale-distrettuale  e  della
degenza  opera  il  dipartimento  di  salute mentale, quale struttura
costituita  per  il  coordinamento  e  l'integrazione del sistema dei
servizi e del complesso degli interventi diretti a:
      a) prevenire le situazioni di disturbo psichico;
      b) assicurare  il diritto di accesso ai servizi e la risposta a
tutte  le  situazioni  di disagio psichico e di disturbo mentale, con
specifica attenzione alla tutela della salute mentale nell'infanzia e
nell'adolescenza;
      c) garantire  la  continuita'  dell'assistenza e la risposta ai
bisogni  delle  persone affette da disturbi gravi, ad alto rischio di
emarginazione sociale e di cronicizzazione;
      d) assicurare  il  sostegno  ai  nuclei familiari degli utenti,
collaborando   per  un  graduale  reinserimento  del  soggetto  nella
famiglia e nella comunita' sociale;
      e) promuovere  rapporti  con  gli  enti  locali, le cooperative
sociali,  le  istituzioni  e  gli organismi a scopo non lucrativo per
offrire opportunita' lavorative ai soggetti assistiti;
      f) potenziare  l'organizzazione  dei servizi e degli interventi
sul   territorio   in  misura  da  soddisfare  tutta  la  domanda  di
prestazioni nell'ambito della rete regionale di servizi.
    2.   Per   l'esercizio   dell'attivita'   di   direzione   e   di
coordinamento,  il  dipartimento  di salute mentale e' organizzato in
conformita' a quanto previsto dall'art. 28, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
    3. La produzione ed erogazione delle prestazioni del dipartimento
e' disciplinata in modo tale da garantire l'assistenza psichiatrica e
gli  interventi per la tutela della salute mentale, in ospedale e sul
territorio, mediante:
      a) i centri di salute mentale;
      b) il servizio psichiatrico di diagnosi e di cura;
      c) il servizio di neuropsichiatria infantile;
      d) i servizi semiresidenziali;
      e) i servizi residenziali;
      f) le    sedi    distrettuali    di    assistenza    sanitaria,
socio-sanitaria, socio-assistenziale;
      g) la struttura regionale di cui all'art. 36, comma 2;
      h) il domicilio del paziente.