Art. 34. Dipartimento di salute mentale 1. Nell'ambito delle aree territoriale-distrettuale e della degenza opera il dipartimento di salute mentale, quale struttura costituita per il coordinamento e l'integrazione del sistema dei servizi e del complesso degli interventi diretti a: a) prevenire le situazioni di disturbo psichico; b) assicurare il diritto di accesso ai servizi e la risposta a tutte le situazioni di disagio psichico e di disturbo mentale, con specifica attenzione alla tutela della salute mentale nell'infanzia e nell'adolescenza; c) garantire la continuita' dell'assistenza e la risposta ai bisogni delle persone affette da disturbi gravi, ad alto rischio di emarginazione sociale e di cronicizzazione; d) assicurare il sostegno ai nuclei familiari degli utenti, collaborando per un graduale reinserimento del soggetto nella famiglia e nella comunita' sociale; e) promuovere rapporti con gli enti locali, le cooperative sociali, le istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo per offrire opportunita' lavorative ai soggetti assistiti; f) potenziare l'organizzazione dei servizi e degli interventi sul territorio in misura da soddisfare tutta la domanda di prestazioni nell'ambito della rete regionale di servizi. 2. Per l'esercizio dell'attivita' di direzione e di coordinamento, il dipartimento di salute mentale e' organizzato in conformita' a quanto previsto dall'art. 28, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 3. La produzione ed erogazione delle prestazioni del dipartimento e' disciplinata in modo tale da garantire l'assistenza psichiatrica e gli interventi per la tutela della salute mentale, in ospedale e sul territorio, mediante: a) i centri di salute mentale; b) il servizio psichiatrico di diagnosi e di cura; c) il servizio di neuropsichiatria infantile; d) i servizi semiresidenziali; e) i servizi residenziali; f) le sedi distrettuali di assistenza sanitaria, socio-sanitaria, socio-assistenziale; g) la struttura regionale di cui all'art. 36, comma 2; h) il domicilio del paziente.