Art. 35.
                      Struttura di elisoccorso
    1.  Le  prestazioni  di primo soccorso e di trasporto sanitario a
mezzo elicottero erogate dall'organizzazione del sistema regionale di
emergenza  sanitaria  sono  effettuate  da  una apposita struttura di
elisoccorso  composta  da  personale  medico,  inserito  in un elenco
periodicamente aggiornato, che a tal fine dichiari preventivamente la
propria   disponibilita'  a  seguito  di  avviso  interno  deliberato
dall'azienda  U.S.L., dimostri specifiche capacita' tecnico-operative
per  l'elisoccorso,  sia  preferibilmente  specialista in anestesia e
rianimazione  o  in  altra disciplina riguardante l'emergenza, ovvero
abbia  specifica  esperienza  maturata nell'organizzazione medica dei
soccorsi in ambiente di alta montagna.
    2.  L'elisoccorso si configura come struttura semplice, dotata di
un   organico  deliberato  dall'azienda  U.S.L.  in  misura  tale  da
garantire  le  prestazioni di primo soccorso e di trasporto sanitario
che  la  stessa  deve erogare. Ove il personale disponibile in elenco
risulti  insufficiente  rispetto  alla  dotazione  minima necessaria,
l'azienda  U.S.L.  puo'  reperire  il  personale  medico ricorrendo a
personale medico esterno con apposito contratto.
    3.  Il  responsabile della struttura e' individuato dal direttore
generale  nell'ambito del personale appartenente all'Unita' operativa
soccorso  sanitario  118 in possesso dei requisiti previsti dall'atto
aziendale di cui all'art. 10.
    4. Al personale medico che esercita l'attivita' di primo soccorso
e  di  trasporto  sanitario  a  mezzo  elicottero  e'  corrisposto un
apposito compenso quale risultato conseguito, calcolato sulla base di
uno  specifico  fondo  determinato  dall'azienda U.S.L., ripartito in
quote  corrispondenti  al numero dei turni necessari per ciascun anno
di esercizio dell'attivita'.
    5.   L'azienda  U.S.L.,  a  copertura  dei  rischi  connessi  con
l'espletamento  delle  prestazioni  di  elisoccorso, stipula apposita
polizza    assicurativa   in   favore   del   personale   medico   ed
infermieristico  addetto,  limitatamente al tempo di esecuzione della
prestazione di servizio.
    6.  La  giunta  regionale e' autorizzata a stabilire, con propria
deliberazione,   l'eventuale   partecipazione  alla  spesa  da  parte
dell'utenza  per  le  prestazioni  di  cui al presente articolo e per
quelle erogate nei centri traumatologici territoriali.