Art. 35. Struttura di elisoccorso 1. Le prestazioni di primo soccorso e di trasporto sanitario a mezzo elicottero erogate dall'organizzazione del sistema regionale di emergenza sanitaria sono effettuate da una apposita struttura di elisoccorso composta da personale medico, inserito in un elenco periodicamente aggiornato, che a tal fine dichiari preventivamente la propria disponibilita' a seguito di avviso interno deliberato dall'azienda U.S.L., dimostri specifiche capacita' tecnico-operative per l'elisoccorso, sia preferibilmente specialista in anestesia e rianimazione o in altra disciplina riguardante l'emergenza, ovvero abbia specifica esperienza maturata nell'organizzazione medica dei soccorsi in ambiente di alta montagna. 2. L'elisoccorso si configura come struttura semplice, dotata di un organico deliberato dall'azienda U.S.L. in misura tale da garantire le prestazioni di primo soccorso e di trasporto sanitario che la stessa deve erogare. Ove il personale disponibile in elenco risulti insufficiente rispetto alla dotazione minima necessaria, l'azienda U.S.L. puo' reperire il personale medico ricorrendo a personale medico esterno con apposito contratto. 3. Il responsabile della struttura e' individuato dal direttore generale nell'ambito del personale appartenente all'Unita' operativa soccorso sanitario 118 in possesso dei requisiti previsti dall'atto aziendale di cui all'art. 10. 4. Al personale medico che esercita l'attivita' di primo soccorso e di trasporto sanitario a mezzo elicottero e' corrisposto un apposito compenso quale risultato conseguito, calcolato sulla base di uno specifico fondo determinato dall'azienda U.S.L., ripartito in quote corrispondenti al numero dei turni necessari per ciascun anno di esercizio dell'attivita'. 5. L'azienda U.S.L., a copertura dei rischi connessi con l'espletamento delle prestazioni di elisoccorso, stipula apposita polizza assicurativa in favore del personale medico ed infermieristico addetto, limitatamente al tempo di esecuzione della prestazione di servizio. 6. La giunta regionale e' autorizzata a stabilire, con propria deliberazione, l'eventuale partecipazione alla spesa da parte dell'utenza per le prestazioni di cui al presente articolo e per quelle erogate nei centri traumatologici territoriali.