Art. 36. Integrazione fra servizi sanitari e servizi socio-assistenziali 1. L'azienda U.S.L., gli enti locali e la struttura regionale competente in materia di politiche sociali operano ai fini dell'integrazione e del coordinamento fra i servizi sanitari ed i servizi socio-assistenziali. 2. La struttura regionale competente in materia di politiche sociali assicura il coordinamento fra i servizi sanitari ed i servizi socio-assistenziali, nonche' il supporto alla pianificazione aziendale ai fini della erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e delle prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria. 3. La struttura di cui al comma 2, le direzioni dell'area territoriale distrettuale e dell'area di prevenzione dell'azienda U.S.L. ed i servizi sociali degli enti locali operano in collaborazione ai fini dell'esercizio integrato delle attivita' sanitarie con quelle socio-educative e di assistenza sociale proprie dell'ambito dei distretti. 4. Con deliberazione della giunta regionale e' istituito l'elenco delle istituzioni e degli organismi a scopo non lucrativo di cui all'art. 1, comma 18, del decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 229/1999, alla cui gestione provvede la struttura regionale competente in materia di politiche sociali. 5. Nella prospettiva del riordino dei servizi socio-assistenziali, ai fini della realizzazione di un sistema integrato di interventi e di servizi sociali, la giunta regionale definisce, con propria deliberazione, gli standard minimi strutturali e tecnico-funzionali dei servizi socio-sanitari e dei servizi sociali, indicando i tempi di adeguamento agli stessi, nonche' le figure professionali che operano nei suddetti servizi. Tale atto definisce altresi', per il personale di assistenza sociale il cui profilo professionale non e' definito da norme statali i criteri per la formazione e per l'aggiornamento professionale, nonche' per la riqualificazione del personale in servizio alla data di definizione degli standard. 6. La giunta regionale puo' stipulare convenzioni, per esigenze operative non differibili, con le figure professionali di cui al comma 5. 7. I servizi socio-sanitari ed i servizi sociali gestiti da soggetti pubblici o privati devono rispettare gli standard minimi previsti dal comma 5. 8. La Regione e gli enti pubblici operanti nel territorio regionale esercitano le attivita' socio-assistenziali e le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria avvalendosi di soggetti erogatori accreditati, previa stipula di appositi contratti, secondo quanto previsto dall'art. 39.