Art. 36.
   Integrazione fra servizi sanitari e servizi socio-assistenziali
    1.  L'azienda  U.S.L.,  gli  enti locali e la struttura regionale
competente   in   materia   di  politiche  sociali  operano  ai  fini
dell'integrazione  e  del  coordinamento  fra i servizi sanitari ed i
servizi socio-assistenziali.
    2.  La  struttura  regionale  competente  in materia di politiche
sociali assicura il coordinamento fra i servizi sanitari ed i servizi
socio-assistenziali,   nonche'   il   supporto   alla  pianificazione
aziendale  ai  fini  della  erogazione  delle prestazioni sanitarie a
rilevanza  sociale  e  delle  prestazioni  socio-sanitarie ad elevata
integrazione sanitaria.
    3.  La  struttura  di  cui  al  comma  2,  le direzioni dell'area
territoriale  distrettuale  e  dell'area  di prevenzione dell'azienda
U.S.L.   ed   i   servizi   sociali  degli  enti  locali  operano  in
collaborazione  ai  fini  dell'esercizio  integrato  delle  attivita'
sanitarie  con quelle socio-educative e di assistenza sociale proprie
dell'ambito dei distretti.
    4. Con deliberazione della giunta regionale e' istituito l'elenco
delle  istituzioni  e  degli  organismi  a scopo non lucrativo di cui
all'art. 1,  comma  18,  del  decreto  legislativo  n. 502/1992, come
modificato  dal  decreto  legislativo  n. 229/1999, alla cui gestione
provvede  la  struttura  regionale competente in materia di politiche
sociali.
    5.     Nella     prospettiva    del    riordino    dei    servizi
socio-assistenziali,  ai  fini  della  realizzazione  di  un  sistema
integrato  di  interventi  e  di servizi sociali, la giunta regionale
definisce, con propria deliberazione, gli standard minimi strutturali
e   tecnico-funzionali  dei  servizi  socio-sanitari  e  dei  servizi
sociali,  indicando  i  tempi  di adeguamento agli stessi, nonche' le
figure  professionali  che  operano  nei  suddetti servizi. Tale atto
definisce  altresi',  per  il  personale di assistenza sociale il cui
profilo  professionale non e' definito da norme statali i criteri per
la  formazione  e  per  l'aggiornamento professionale, nonche' per la
riqualificazione  del  personale in servizio alla data di definizione
degli standard.
    6.  La  giunta regionale puo' stipulare convenzioni, per esigenze
operative  non  differibili,  con  le  figure professionali di cui al
comma 5.
    7.  I  servizi  socio-sanitari  ed  i  servizi sociali gestiti da
soggetti  pubblici  o  privati  devono rispettare gli standard minimi
previsti dal comma 5.
    8.  La  Regione  e  gli  enti  pubblici  operanti  nel territorio
regionale   esercitano   le   attivita'   socio-assistenziali   e  le
prestazioni  sociali  a  rilevanza  sanitaria avvalendosi di soggetti
erogatori  accreditati, previa stipula di appositi contratti, secondo
quanto previsto dall'art. 39.