Art. 38. Realizzazione di strutture e accreditamento 1. L'azienda U.S.L. eroga le prestazioni previste dai livelli essenziali ed appropriati di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti, nonche' di soggetti erogatori pubblici o privati accreditati, previa stipula di accordi o contratti. 2. La realizzazione di strutture sanitarie, socio-sanitarie o socio-assistenziali, nonche' l'esercizio di attivita' sanitarie o socio-sanitarie sono subordinati all'autorizzazione della giunta regionale rilasciata in conformita' ai fabbisogni strutturali e produttivi, nonche' ai requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici per classi di strutture e tipologia di attivita' previsti dalla programmazione sanitaria e socio-assistenziale regionale, secondo indirizzi, modalita' di presentazione della domanda, termini e procedure stabiliti con deliberazione della giunta stessa. 3. All'accreditamento delle strutture pubbliche o private e dei professionisti che ne facciano richiesta provvede la giunta regionale, ai sensi delle vigenti disposizioni statali e regionali in materia, attraverso procedura diretta a valutare la presenza, la rispondenza e la permanenza dei requisiti ulteriori di qualificazione, dell'attivita' svolta, dei risultati quali-quantitativi raggiunti e dei fattori impiegati dalla struttura o soggetto autorizzato, pubblico o privato, rispetto a standard, finalita' e fabbisogni di assistenza stabiliti dalla giunta stessa in conformita' agli indirizzi della programmazione sanitaria e socio-assistenziale regionale per assicurare i livelli essenziali ed appropriati di assistenza, nonche' il miglioramento continuo della qualita' ed appropriatezza delle prestazioni erogate. 4. All'attivita' di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 e dell'accreditamento di cui al comma 3 provvede la struttura regionale competente in materia di sanita', salute e politiche sociali, in collaborazione con le strutture dell'azienda U.S.L., avvalendosi di personale con specifica formazione professionale o di personale con specifiche capacita' professionali in rapporto ai compiti di accertamento e valutazione da svolgere. 5. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma quarto, della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70 (Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica) non si applicano alle strutture di cui al presente articolo. 6. Le residenze sanitarie assistenziali sono gestite dall'azienda U.S.L. ovvero dagli enti locali gestori di servizi per anziani previa stipula di apposito accordo tra gli enti.