Art. 38.
             Realizzazione di strutture e accreditamento
    1.  L'azienda  U.S.L.  eroga  le prestazioni previste dai livelli
essenziali  ed  appropriati  di  assistenza  avvalendosi  dei presidi
direttamente  gestiti,  nonche'  di  soggetti  erogatori  pubblici  o
privati accreditati, previa stipula di accordi o contratti.
    2.  La  realizzazione  di  strutture sanitarie, socio-sanitarie o
socio-assistenziali,  nonche'  l'esercizio  di  attivita' sanitarie o
socio-sanitarie  sono  subordinati  all'autorizzazione  della  giunta
regionale  rilasciata  in  conformita'  ai  fabbisogni  strutturali e
produttivi,   nonche'   ai  requisiti  strutturali,  organizzativi  e
tecnologici per classi di strutture e tipologia di attivita' previsti
dalla   programmazione  sanitaria  e  socio-assistenziale  regionale,
secondo  indirizzi, modalita' di presentazione della domanda, termini
e procedure stabiliti con deliberazione della giunta stessa.
    3.  All'accreditamento  delle strutture pubbliche o private e dei
professionisti   che   ne   facciano  richiesta  provvede  la  giunta
regionale, ai sensi delle vigenti disposizioni statali e regionali in
materia,  attraverso  procedura  diretta  a  valutare la presenza, la
rispondenza    e   la   permanenza   dei   requisiti   ulteriori   di
qualificazione,      dell'attivita'     svolta,     dei     risultati
quali-quantitativi  raggiunti e dei fattori impiegati dalla struttura
o  soggetto  autorizzato,  pubblico  o  privato, rispetto a standard,
finalita' e fabbisogni di assistenza stabiliti dalla giunta stessa in
conformita'   agli   indirizzi   della   programmazione  sanitaria  e
socio-assistenziale  regionale per assicurare i livelli essenziali ed
appropriati  di  assistenza,  nonche' il miglioramento continuo della
qualita' ed appropriatezza delle prestazioni erogate.
    4.    All'attivita'    di    istruttoria    per    il    rilascio
dell'autorizzazione di cui al comma 2 e dell'accreditamento di cui al
comma  3  provvede  la  struttura  regionale competente in materia di
sanita',  salute  e  politiche  sociali,  in  collaborazione  con  le
strutture dell'azienda U.S.L., avvalendosi di personale con specifica
formazione  professionale  o  di  personale  con specifiche capacita'
professionali in rapporto ai compiti di accertamento e valutazione da
svolgere.
    5.  Le  disposizioni di cui all'art. 3, comma quarto, della legge
regionale 25 ottobre 1982, n. 70 (Esercizio delle funzioni in materia
di  igiene e sanita' pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle
farmacie  ed assistenza farmaceutica) non si applicano alle strutture
di cui al presente articolo.
    6. Le residenze sanitarie assistenziali sono gestite dall'azienda
U.S.L. ovvero dagli enti locali gestori di servizi per anziani previa
stipula di apposito accordo tra gli enti.