Art. 39. Accordi contrattuali 1. Alla determinazione degli indirizzi, dei criteri e dei limiti per la definizione degli accordi contrattuali e per la verifica del loro rispetto provvede la giunta regionale, nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8. 2. L'azienda U.S.L., sulla base degli indirizzi ed in conformita' a quanto previsto dall'accordo di programma e dal relativo piano attuativo, individua i soggetti erogatori interessati, pubblici o privati, con i quali stipulare accordi o contratti secondo le modalita' definite dall'atto aziendale di cui all'art. 10. 3. Gli accordi o contratti devono comunque assicurare: a) il rispetto del volume massimo di prestazioni da erogare, per durata, tipologia e modalita' di assistenza concordate; b) la permanenza dei requisiti di esercizio e di accreditamento; c) l'osservanza dei vincoli di spesa fissati dall'accordo di programma, nel rispetto delle tariffe e delle remunerazioni stabilite dalla giunta regionale; d) la risoluzione automatica ed immediata dell'accordo o contratto in caso di perdita dei requisiti di esercizio o di accreditamento; e) la diminuzione del valore delle tariffe e delle remunerazioni nel caso di eccedenza del volume quantitativo o del volume di spesa previsti; f) il quadro complessivo delle informazioni da fornire e le procedure seguite per il controllo dell'appropriatezza e della qualita' delle prestazioni erogate.