Art. 39.
                        Accordi contrattuali
    1.  Alla determinazione degli indirizzi, dei criteri e dei limiti
per  la  definizione degli accordi contrattuali e per la verifica del
loro    rispetto    provvede   la   giunta   regionale,   nell'ambito
dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8.
    2. L'azienda U.S.L., sulla base degli indirizzi ed in conformita'
a  quanto  previsto  dall'accordo  di  programma e dal relativo piano
attuativo,  individua  i  soggetti  erogatori interessati, pubblici o
privati,  con  i  quali  stipulare  accordi  o  contratti  secondo le
modalita' definite dall'atto aziendale di cui all'art. 10.
    3. Gli accordi o contratti devono comunque assicurare:
      a) il  rispetto  del  volume massimo di prestazioni da erogare,
per durata, tipologia e modalita' di assistenza concordate;
      b) la    permanenza   dei   requisiti   di   esercizio   e   di
accreditamento;
      c) l'osservanza  dei  vincoli  di spesa fissati dall'accordo di
programma, nel rispetto delle tariffe e delle remunerazioni stabilite
dalla giunta regionale;
      d) la   risoluzione  automatica  ed  immediata  dell'accordo  o
contratto  in  caso  di  perdita  dei  requisiti  di  esercizio  o di
accreditamento;
      e) la   diminuzione   del   valore   delle   tariffe   e  delle
remunerazioni  nel  caso  di  eccedenza del volume quantitativo o del
volume di spesa previsti;
      f) il  quadro  complessivo  delle  informazioni da fornire e le
procedure  seguite  per  il  controllo  dell'appropriatezza  e  della
qualita' delle prestazioni erogate.