Art. 4.
                    Relazione sanitaria e sociale
    1.  La  struttura  regionale  competente  in  materia di sanita',
salute  e  politiche  sociali  predispone  ogni anno, con riferimento
all'anno  precedente, la relazione annuale sanitaria e sociale, quale
strumento  informativo  e  di  conoscenza  delle  dinamiche  e  delle
esigenze  del  mondo  della salute, nonche' dei bisogni sanitari e di
assistenza sociale espressi nella regione.
    2. La relazione annuale sanitaria e sociale valuta ed interpreta,
anche   sulla   base   delle  risultanze  della  relazione  sanitaria
dell'azienda  U.S.L.,  lo  stato  di  salute  della  popolazione ed i
risultati   raggiunti  in  rapporto  agli  obiettivi  definiti  dalla
programmazione sanitaria e socio-assistenziale regionale.
    3.  La  relazione  annuale  sanitaria e sociale, presentata dalla
giunta  regionale,  e' approvata dal consiglio regionale e pubblicata
nel Bollettino ufficiale della Regione.