Art. 4. Relazione sanitaria e sociale 1. La struttura regionale competente in materia di sanita', salute e politiche sociali predispone ogni anno, con riferimento all'anno precedente, la relazione annuale sanitaria e sociale, quale strumento informativo e di conoscenza delle dinamiche e delle esigenze del mondo della salute, nonche' dei bisogni sanitari e di assistenza sociale espressi nella regione. 2. La relazione annuale sanitaria e sociale valuta ed interpreta, anche sulla base delle risultanze della relazione sanitaria dell'azienda U.S.L., lo stato di salute della popolazione ed i risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi definiti dalla programmazione sanitaria e socio-assistenziale regionale. 3. La relazione annuale sanitaria e sociale, presentata dalla giunta regionale, e' approvata dal consiglio regionale e pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.