Art. 40.
                            Beni immobili
    1.  I  beni  immobili  di proprieta' regionale con destinazione a
fini  sanitari sono ceduti in comodato all'azienda U.S.L. con vincolo
di destinazione.
    2.   I   beni   immobili   di   proprieta'   regionale  destinati
all'assistenza sociale, alle persone anziane, ad asili nido e servizi
alternativi sono trasferiti in proprieta' a titolo gratuito agli enti
locali  di  cui  alla  legge  regionale  n.  541/1998  o  loro  forme
associative,  con  vincolo  di  destinazione, con le modalita' di cui
alla  legge  regionale  23  novembre 1994, n. 68 (Alienazione di beni
immobili di proprieta' regionale a favore dei comuni).
    3.  I beni di cui ai commi 1 e 2 sono trasferiti o ceduti, previo
apposito   atto   ricognitivo   d'intesa   fra   le   amministrazioni
interessate, nello stato di fatto in cui si trovano, con gli oneri ed
i pesi connessi e con le relative pertinenze e dotazioni.
    4.  Negli immobili di proprieta' regionale o comunque in uso alla
Regione   per   lo   svolgimento   di   attivita'  socio-sanitarie  e
socio-assistenziali,   alla   fornitura,   all'integrazione   e  alla
sostituzione  di  beni  mobili  e  strumentali  provvede la struttura
regionale  competente  in  materia  di  sanita',  salute  e politiche
sociali.