Art. 40. Beni immobili 1. I beni immobili di proprieta' regionale con destinazione a fini sanitari sono ceduti in comodato all'azienda U.S.L. con vincolo di destinazione. 2. I beni immobili di proprieta' regionale destinati all'assistenza sociale, alle persone anziane, ad asili nido e servizi alternativi sono trasferiti in proprieta' a titolo gratuito agli enti locali di cui alla legge regionale n. 541/1998 o loro forme associative, con vincolo di destinazione, con le modalita' di cui alla legge regionale 23 novembre 1994, n. 68 (Alienazione di beni immobili di proprieta' regionale a favore dei comuni). 3. I beni di cui ai commi 1 e 2 sono trasferiti o ceduti, previo apposito atto ricognitivo d'intesa fra le amministrazioni interessate, nello stato di fatto in cui si trovano, con gli oneri ed i pesi connessi e con le relative pertinenze e dotazioni. 4. Negli immobili di proprieta' regionale o comunque in uso alla Regione per lo svolgimento di attivita' socio-sanitarie e socio-assistenziali, alla fornitura, all'integrazione e alla sostituzione di beni mobili e strumentali provvede la struttura regionale competente in materia di sanita', salute e politiche sociali.