Art. 41. Disciplina dei rapporti di lavoro del personale dell'azienda U.S.L. 1. I rapporti di lavoro del personale dell'azienda U.S.L. sono disciplinati dalle norme statali in materia di personale del servizio sanitario nazionale, dagli accordi collettivi nazionali, dai contratti collettivi di lavoro definiti a livello nazionale e dalle disposizioni integrative di competenza della Regione. 2. Il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti del ruolo sanitario e' assunto quale rapporto ordinario di lavoro per il personale dipendente dell'azienda U.S.L. 3. I dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria non possono esercitare alcuna altra attivita' sanitaria resa a titolo non gratuito, ad eccezione delle attivita' rese in nome e per conto dell'azienda U.S.L. e, comunque: a) non possono esercitare attivita' che determinino conflitti di interesse o, in ogni caso, siano in contrasto con i principi di tutela della concorrenza; b) non possono effettuare prestazioni professionali, anche di natura occasionale o periodica, a favore o all'interno di strutture pubbliche o private accreditate o comunque collegate con soggetti erogatori con i quali l'azienda U.S.L. abbia stipulato accordi o contratti. 4. Il personale della dirigenza che ha optato per l'esercizio della libera professione extramuraria non puo' esercitare attivita' libero professionale intramuraria sotto qualsiasi forma. 5. La giunta regionale, in sede di determinazione del finanziamento di cui all'art. 6, puo' prevedere finanziamenti integrativi di quelli di competenza statale previsti dai vigenti accordi e contratti collettivi di lavoro, nell'obiettivo di: a) sviluppare l'organizzazione delle strutture in cui si articola l'azienda U.S.L., con particolare riguardo alle posizioni dirigenziali della dirigenza medica, sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa; b) conseguire miglioramenti della qualita' ed appropriatezza delle prestazioni nonche' dei risultati economici di gestione dell'attivita' dell'azienda U.S.L., complessivi e con riferimento alle aree organizzative in cui si articola. 6. I finanziamenti devono tener conto dell'ammontare dei fondi di risultato e dei fondi per il personale convenzionato determinati dall'azienda U.S.L. per l'anno precedente a quello di riferimento della legge finanziaria e degli importi effettivamente corrisposti al personale. 7. I finanziamenti da corrispondere al personale dipendente sono destinati alle strutture organizzative ed operative in cui si articolano le aree di cui all'art. 26, che abbiano raggiunto standard di qualita' e di appropriatezza clinica ed organizzativo-gestionale o risultati economici di gestione corrispondenti alle indicazioni dell'accordo di programma e del relativo piano attuativo locale. 8. I finanziamenti da corrispondere al personale convenzionato sono corrisposti in conformita' agli obiettivi e risultati stabiliti dagli appositi accordi stipulati a livello regionale.