Art. 41.
 Disciplina dei rapporti di lavoro del personale dell'azienda U.S.L.
    1.  I  rapporti  di lavoro del personale dell'azienda U.S.L. sono
disciplinati dalle norme statali in materia di personale del servizio
sanitario   nazionale,   dagli   accordi  collettivi  nazionali,  dai
contratti  collettivi  di lavoro definiti a livello nazionale e dalle
disposizioni integrative di competenza della Regione.
    2.  Il  rapporto  di  lavoro  esclusivo  dei  dirigenti del ruolo
sanitario  e'  assunto  quale  rapporto  ordinario  di  lavoro per il
personale dipendente dell'azienda U.S.L.
    3.   I  dirigenti  del  ruolo  sanitario  che  hanno  optato  per
l'esercizio   della   libera  professione  intramuraria  non  possono
esercitare  alcuna  altra  attivita'  sanitaria  resa  a  titolo  non
gratuito,  ad  eccezione  delle  attivita'  rese  in nome e per conto
dell'azienda U.S.L. e, comunque:
      a) non  possono  esercitare attivita' che determinino conflitti
di  interesse  o,  in ogni caso, siano in contrasto con i principi di
tutela della concorrenza;
      b) non  possono  effettuare prestazioni professionali, anche di
natura  occasionale  o periodica, a favore o all'interno di strutture
pubbliche  o  private  accreditate  o comunque collegate con soggetti
erogatori  con  i  quali  l'azienda  U.S.L. abbia stipulato accordi o
contratti.
    4.  Il  personale  della  dirigenza che ha optato per l'esercizio
della  libera  professione extramuraria non puo' esercitare attivita'
libero professionale intramuraria sotto qualsiasi forma.
    5.   La   giunta   regionale,   in  sede  di  determinazione  del
finanziamento   di  cui  all'art.  6,  puo'  prevedere  finanziamenti
integrativi  di  quelli  di  competenza  statale previsti dai vigenti
accordi e contratti collettivi di lavoro, nell'obiettivo di:
      a) sviluppare   l'organizzazione  delle  strutture  in  cui  si
articola  l'azienda  U.S.L.,  con particolare riguardo alle posizioni
dirigenziali   della   dirigenza  medica,  sanitaria,  professionale,
tecnica e amministrativa;
      b) conseguire  miglioramenti  della  qualita' ed appropriatezza
delle   prestazioni  nonche'  dei  risultati  economici  di  gestione
dell'attivita'  dell'azienda  U.S.L.,  complessivi  e con riferimento
alle aree organizzative in cui si articola.
    6. I finanziamenti devono tener conto dell'ammontare dei fondi di
risultato  e  dei  fondi  per  il personale convenzionato determinati
dall'azienda  U.S.L.  per  l'anno  precedente a quello di riferimento
della legge finanziaria e degli importi effettivamente corrisposti al
personale.
    7.  I finanziamenti da corrispondere al personale dipendente sono
destinati  alle  strutture  organizzative  ed  operative  in  cui  si
articolano le aree di cui all'art. 26, che abbiano raggiunto standard
di qualita' e di appropriatezza clinica ed organizzativo-gestionale o
risultati  economici  di  gestione  corrispondenti  alle  indicazioni
dell'accordo di programma e del relativo piano attuativo locale.
    8.  I  finanziamenti  da corrispondere al personale convenzionato
sono  corrisposti in conformita' agli obiettivi e risultati stabiliti
dagli appositi accordi stipulati a livello regionale.