Art. 42. Accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana 1. L'ammissione ai concorsi e alle selezioni per l'impiego ed il conferimento degli incarichi presso l'azienda U.S.L. e' subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana. L'accertamento e' effettuato nella lingua diversa da quella nella quale il candidato, nella domanda di ammissione, dichiara di voler sostenere le prove di concorso. 2. L'accertamento conseguito con esito positivo dopo l'entrata in vigore della presente legge che non ha dato luogo ad assunzione a tempo indeterminato o ad inserimento in graduatoria per il conferimento di incarico a tempo determinato conserva validita', in relazione alla categoria per cui e' stato superato o categoria inferiore e in relazione alla qualifica dirigenziale, per un periodo equivalente a quello previsto dalle disposizioni vigenti per il comparto unico del pubblico impiego regionale. 3. Le modalita' di svolgimento della prova di accertamento di cui al comma 1, compresi i programmi d'esame, la tipologia delle prove, i criteri di valutazione ed i casi di esonero da comprovarsi con idonea documentazione, sono stabiliti dalla giunta regionale con propria deliberazione. Fino all'adozione di tale deliberazione, fatto salvo quanto disposto dai commi successivi, si applicano in quanto compatibili le disposizioni stabilite dalla deliberazione della giunta regionale n. 999 del 29 marzo 1999. 4. I portatori di handicap psichico o sensoriale, associato a massicce difficolta' di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o scritto, accertato dalla commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), sono esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese e/o italiana. 5. E' altresi' esonerato dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese e/o italiana il personale assunto a tempo indeterminato o inserito in una graduatoria per il conferimento di incarico a tempo determinato, che abbia superato l'accertamento nell'ambito della stessa categoria, o superiore, o nell'ambito della qualifica dirigenziale. 6. Sono altresi' esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese e/o italiana coloro che partecipano a concorsi o selezioni richiedenti il titolo di scuola media secondaria di primo grado o il proscioglimento dall'obbligo scolastico e che, a partire dall'anno scolastico 1996/1997, abbiano conseguito il titolo di studio richiesto presso una scuola media della Valle d'Aosta. 7. Le disposizioni in materia di utilizzo della certificazione di piena conoscenza della lingua francese di cui all'art. 7 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta), recate dall'art. 8 della medesima legge regionale n. 52/1998 e dall'art. 2 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 25 (Disposizioni attuative dell'art. 8, comma 3, della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52), sono estese, con le modalita' di cui al comma 8, alle procedure di accesso all'impiego. 8. Il possesso della certificazione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 52/1998 esonera permanentemente dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese prescritta per l'assunzione nelle qualifiche di personale del Servizio sanitario nazionale per l'accesso alle quali e' richiesto un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un titolo di studio inferiore. 9. Ai soli fini dell'accesso alle qualifiche amministrative, per le quali e' richiesto un diploma di laurea o un diploma universitario, sono esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese coloro che risultino in possesso della certificazione attestante il compimento del percorso formativo previsto dall'art. 5 o dall'art. 6 della legge regionale n. 25/1999. 10. Il possesso dei titoli di conoscenza linguistica di cui ai commi 8 e 9 e' utile ai fini della corresponsione, al personale assunto in servizio, dell'indennita' di bilinguismo prevista dalla legge regionale 9 novembre 1988, n. 58 (Norme per l'attribuzione dell'indennita' di bilinguismo al personale della Regione). 11. Il conferimento di incarichi di direttore generale, di direttore sanitario e di direttore amministrativo dell'azienda U.S.L. e' subordinato al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese secondo modalita' definite dalla giunta regionale.