Art. 42.
   Accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana
    1.  L'ammissione ai concorsi e alle selezioni per l'impiego ed il
conferimento  degli  incarichi presso l'azienda U.S.L. e' subordinata
al  preventivo  accertamento della conoscenza della lingua francese o
italiana. L'accertamento e' effettuato nella lingua diversa da quella
nella  quale  il  candidato, nella domanda di ammissione, dichiara di
voler sostenere le prove di concorso.
    2. L'accertamento conseguito con esito positivo dopo l'entrata in
vigore  della  presente  legge  che non ha dato luogo ad assunzione a
tempo   indeterminato   o   ad  inserimento  in  graduatoria  per  il
conferimento  di  incarico a tempo determinato conserva validita', in
relazione  alla  categoria  per  cui  e'  stato  superato o categoria
inferiore  e in relazione alla qualifica dirigenziale, per un periodo
equivalente  a  quello  previsto  dalle  disposizioni  vigenti per il
comparto unico del pubblico impiego regionale.
    3. Le modalita' di svolgimento della prova di accertamento di cui
al comma 1, compresi i programmi d'esame, la tipologia delle prove, i
criteri di valutazione ed i casi di esonero da comprovarsi con idonea
documentazione,  sono  stabiliti  dalla  giunta regionale con propria
deliberazione.  Fino  all'adozione di tale deliberazione, fatto salvo
quanto   disposto  dai  commi  successivi,  si  applicano  in  quanto
compatibili  le  disposizioni  stabilite  dalla  deliberazione  della
giunta regionale n. 999 del 29 marzo 1999.
    4.  I  portatori  di  handicap psichico o sensoriale, associato a
massicce  difficolta'  di eloquio, di comunicazione e di comprensione
del  linguaggio verbale o scritto, accertato dalla commissione di cui
all'art.  4  della  legge  5  febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate),  sono  esonerati  dalla  prova  di  accertamento della
conoscenza della lingua francese e/o italiana.
    5. E'  altresi'  esonerato  dalla  prova  di  accertamento  della
conoscenza  della lingua francese e/o italiana il personale assunto a
tempo indeterminato o inserito in una graduatoria per il conferimento
di  incarico  a  tempo determinato, che abbia superato l'accertamento
nell'ambito  della stessa categoria, o superiore, o nell'ambito della
qualifica dirigenziale.
    6.  Sono  altresi'  esonerati  dalla  prova di accertamento della
conoscenza  della lingua francese e/o italiana coloro che partecipano
a  concorsi  o  selezioni  richiedenti  il  titolo  di  scuola  media
secondaria   di   primo   grado  o  il  proscioglimento  dall'obbligo
scolastico  e  che, a partire dall'anno scolastico 1996/1997, abbiano
conseguito  il  titolo  di  studio  richiesto presso una scuola media
della Valle d'Aosta.
    7. Le disposizioni in materia di utilizzo della certificazione di
piena  conoscenza della lingua francese di cui all'art. 7 della legge
regionale  3 novembre 1998, n. 52 (Disciplina dello svolgimento della
quarta  prova  scritta  di  francese  agli  esami  di  Stato in Valle
d'Aosta),  recate  dall'art.  8  della  medesima  legge  regionale n.
52/1998  e  dall'art. 2 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 25
(Disposizioni attuative dell'art. 8, comma 3, della legge regionale 3
novembre  1998, n. 52), sono estese, con le modalita' di cui al comma
8, alle procedure di accesso all'impiego.
    8. Il possesso della certificazione di cui all'art. 7 della legge
regionale   n.   52/1998   esonera  permanentemente  dalla  prova  di
accertamento  della  conoscenza  della lingua francese prescritta per
l'assunzione  nelle  qualifiche  di  personale del Servizio sanitario
nazionale  per  l'accesso  alle  quali  e'  richiesto  un  diploma di
istruzione  secondaria  di  secondo  grado  o  un  titolo  di  studio
inferiore.
    9.  Ai soli fini dell'accesso alle qualifiche amministrative, per
le   quali   e'   richiesto   un  diploma  di  laurea  o  un  diploma
universitario,  sono  esonerati  dalla  prova  di  accertamento della
conoscenza  della  lingua  francese  coloro che risultino in possesso
della  certificazione attestante il compimento del percorso formativo
previsto dall'art. 5 o dall'art. 6 della legge regionale n. 25/1999.
    10.  Il  possesso  dei titoli di conoscenza linguistica di cui ai
commi  8  e  9  e'  utile  ai fini della corresponsione, al personale
assunto  in  servizio,  dell'indennita' di bilinguismo prevista dalla
legge  regionale  9  novembre 1988,  n.  58 (Norme per l'attribuzione
dell'indennita' di bilinguismo al personale della Regione).
    11.  Il  conferimento  di  incarichi  di  direttore  generale, di
direttore sanitario e di direttore amministrativo dell'azienda U.S.L.
e'  subordinato  al  preventivo  accertamento  della conoscenza della
lingua francese secondo modalita' definite dalla giunta regionale.