Art. 43.
      Partecipazione a commissioni, organismi, gruppi di lavoro
    1.  La  partecipazione  del  direttore  generale,  del  direttore
amministrativo,  del  direttore  sanitario  e di personale dipendente
dell'azienda  U.S.L.  a  commissioni, comitati, organismi o gruppi di
lavoro costituiti dall'azienda U.S.L. o dalla Regione per l'esercizio
di   compiti  e  funzioni  rientranti  nelle  competenze  attribuite,
costituisce  compito  di  istituto  e non da' luogo ad alcun compenso
connesso all'attivita' svolta, salvo esplicita previsione normativa e
fatti   salvi,  comunque,  gli  istituti  economici  e  le  forme  di
remunerazione  previste  dai  vigenti  contratti collettivi di lavoro
qualora ne sussistano i presupposti.
    2. Ai componenti delle commissioni di concorso per l'assunzione a
tempo  indeterminato di personale dipendente dell'azienda U.S.L., con
esclusione del direttore generale, del direttore amministrativo e del
direttore    sanitario,   spettano   i   compensi   determinati   con
deliberazione  della giunta regionale nei limiti previsti dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995.
    3.   Le   commissioni   per  la  formazione  di  graduatorie  per
l'assunzione  di  personale  dell'azienda U.S.L. con incarico a tempo
determinato sono cosi' composte:
      a) personale dirigente:
        1)   presidente:   il   direttore   dell'area   organizzativa
interessata;
        2) componenti:
          a) il     responsabile    della    struttura    interessata
all'assunzione;
          b) un    dirigente    dell'area    professionale    oggetto
dell'avviso;
        3)  segretario:  un  funzionario  amministrativo dell'azienda
U.S.L. di livello non inferiore al sesto;
      b) restante personale:
        1)  presidente:  il  responsabile della struttura interessata
all'assunzione;
        2)  componenti:  due  operatori  di  livello  non inferiore a
quello  per  cui  e'  stato bandito l'avviso, dell'area professionale
oggetto dell'avviso stesso;
        3)  segretario:  un  funzionario  amministrativo dell'azienda
U.S.L. di livello non inferiore al sesto.
    4.   Le  graduatorie  di  cui  al  comma  3  sono  approvate  con
deliberazione  del  direttore  generale,  sulla  base delle decisioni
assunte dalla competente commissione, il cui verbale sottoscritto dai
componenti  costituisce  allegato  che  forma  parte integrante della
deliberazione. Le graduatorie hanno una validita' di due anni.