Art. 44.
              Controllo degli atti dell'azienda U.S.L.
    1.  Sono soggetti a controllo preventivo della giunta regionale i
seguenti atti:
      a) il bilancio preventivo annuale e pluriennale;
      b) il bilancio di esercizio;
      c) l'atto  costitutivo  aziendale  di  cui all'art. 10 e le sue
modificazioni.
    2.  Gli  atti  soggetti a controllo non possono essere dichiarati
immediatamente eseguibili.
    3.  Le deliberazioni di approvazione degli atti di cui al comma 1
devono  essere  trasmesse, in duplice copia, alla struttura regionale
competente  in  materia di sanita', salute e politiche sociali, entro
dieci giorni dalla data delle deliberazioni stesse.
    4.   Dalla   data   di  ricevimento  degli  atti  risultante  dal
protocollo,  decorrono  i  termini  per l'esame da parte della giunta
regionale.
    5.  Il controllo preventivo e' assicurato dalla giunta regionale,
mediante  deliberazione, previa istruttoria della struttura regionale
competente  in  materia di sanita', salute e politiche sociali, entro
sessanta  giorni  dalla  data di ricezione. I provvedimenti approvati
diventano definitivi.
    6.  I  chiarimenti  e  gli  eventuali elementi integrativi devono
essere  forniti  entro  trenta giorni dalla data di ricevimento della
richiesta.  La  richiesta  di  chiarimenti  interrompe  i termini per
l'esercizio del controllo per una sola volta.
    7.  Tutti gli atti dell'azienda U.S.L., soggetti o non soggetti a
controllo, sono pubblicati in apposito albo, entro dieci giorni dalla
loro adozione, per un periodo di dieci giorni consecutivi.
    8.  Gli atti non soggetti a controllo diventano esecutivi decorsi
dieci giorni dalla data di pubblicazione all'apposito albo.
    9.  Tutti  gli  atti dell'azienda U.S.L. sono inviati al collegio
sindacale entro dieci giorni dall'adozione.