Art. 44. Controllo degli atti dell'azienda U.S.L. 1. Sono soggetti a controllo preventivo della giunta regionale i seguenti atti: a) il bilancio preventivo annuale e pluriennale; b) il bilancio di esercizio; c) l'atto costitutivo aziendale di cui all'art. 10 e le sue modificazioni. 2. Gli atti soggetti a controllo non possono essere dichiarati immediatamente eseguibili. 3. Le deliberazioni di approvazione degli atti di cui al comma 1 devono essere trasmesse, in duplice copia, alla struttura regionale competente in materia di sanita', salute e politiche sociali, entro dieci giorni dalla data delle deliberazioni stesse. 4. Dalla data di ricevimento degli atti risultante dal protocollo, decorrono i termini per l'esame da parte della giunta regionale. 5. Il controllo preventivo e' assicurato dalla giunta regionale, mediante deliberazione, previa istruttoria della struttura regionale competente in materia di sanita', salute e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di ricezione. I provvedimenti approvati diventano definitivi. 6. I chiarimenti e gli eventuali elementi integrativi devono essere forniti entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. La richiesta di chiarimenti interrompe i termini per l'esercizio del controllo per una sola volta. 7. Tutti gli atti dell'azienda U.S.L., soggetti o non soggetti a controllo, sono pubblicati in apposito albo, entro dieci giorni dalla loro adozione, per un periodo di dieci giorni consecutivi. 8. Gli atti non soggetti a controllo diventano esecutivi decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all'apposito albo. 9. Tutti gli atti dell'azienda U.S.L. sono inviati al collegio sindacale entro dieci giorni dall'adozione.