Art. 45. Controllo sull'organizzazione, sull'attivita' e sulla gestione dell'azienda U.S.L. 1. Il controllo sull'organizzazione, sull'attivita' e sulla gestione dell'azienda U.S.L. e' esercitato dalla struttura regionale competente in materia di sanita', salute e politiche sociali mediante attivita' istruttoria, ivi compresa quella relativa agli atti soggetti a controllo, richiesta di informazioni e di esibizione di documenti, ispezioni. 2. L'atto di avvio dell'attivita' istruttoria, da comunicare all'azienda U.S.L., deve indicare gli elementi essenziali oggetto dell'azione, il termine di conclusione del procedimento, il responsabile del procedimento, il termine entro il quale puo' essere esercitato il diritto di essere sentiti. 3. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti devono essere effettuate con atto scritto, firmato dal dirigente della struttura interessata, indicante il termine entro il quale deve pervenire la risposta o essere esibito il documento, nonche' le modalita' con le quali dovranno essere fornite le informazioni o la documentazione richiesta. Le richieste possono essere formulate anche oralmente nel corso di audizioni o ispezioni. 4. Il rifiuto, l'omissione o il ritardo, senza giustificato motivo, nel fornire informazioni o nell'esibire i documenti richiesti, nonche' la fornitura di informazioni o di documenti non veritieri, comporta l'applicazione di sanzioni previste dal vigente ordinamento in materia di organizzazione e rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve eventuali altre sanzioni previste dalle leggi vigenti. 5. Le ispezioni, disposte con deliberazione della giunta regionale, sono effettuate mediante presentazione di atto scritto che precisi il nominativo dell'ispettore e l'oggetto dell'accertamento, firmato dal dirigente della struttura che procede. Di tutta l'attivita' svolta nel corso dell'ispezione, con particolare riguardo alle dichiarazioni ed ai documenti acquisiti, e' redatto processo verbale, copia del quale e' rilasciata al direttore generale dell'azienda U.S.L. ed al responsabile della struttura interessata della stessa azienda, nonche' trasmessa all'assessore competente e al dirigente di livello piu' elevato della struttura regionale competente in materia di sanita', salute e politiche sociali. 6. Le informazioni e la documentazione raccolte ai sensi del presente articolo possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste e sono tutelate dal segreto d'ufficio, fatti salvi gli obblighi di denuncia previsti dalle vigenti disposizioni.