Art. 48.
                      Disposizioni transitorie
    1.  Gli  articoli  3, 4, 5 e 30, commi 1, 2, 3, 6 e 7 della legge
regionale   n.   13/1997,   nonche'   le   disposizioni   del   piano
socio-sanitario  regionale  1997/1999,  allegato  alla suddetta legge
regionale, si applicano fino alla data del 31 dicembre 2000.