Art. 48. Disposizioni transitorie 1. Gli articoli 3, 4, 5 e 30, commi 1, 2, 3, 6 e 7 della legge regionale n. 13/1997, nonche' le disposizioni del piano socio-sanitario regionale 1997/1999, allegato alla suddetta legge regionale, si applicano fino alla data del 31 dicembre 2000.