Art. 5. Osservatorio regionale epidemiologico e per le politiche sociali 1. Nell'ambito della struttura regionale competente in materia di sanita', salute e politiche sociali opera l'osservatorio regionale epidemiologico e per le politiche sociali con il compito di: a) produrre dati descrittivi sulla salute e sui bisogni di assistenza sociale della popolazione della regione, individuando indicatori utili ad identificare i problemi emergenti; b) individuare, sperimentare e applicare indicatori di qualita' e di appropriatezza dei servizi sanitari e sociali a livello regionale; c) elaborare linee-guida relative alla qualita' dei servizi; d) progettare, attivare, gestire e controllare i flussi informativi relativi alla domanda e al consumo di prestazioni; e) elaborare studi e ricerche su fasce di popolazione ai fini della rilevazione delle condizioni sociali, di vita e dello stato di salute; f) fornire ogni elemento utile alla programmazione sanitaria e socio-assistenziale regionale anche ai fini della elaborazione del piano socio-sanitario e della valutazione dei risultati; g) svolgere analisi mirate su specifici fenomeni sociali; h) fornire elementi di conoscenza metodica delle impostazioni e delle modificazioni che intervengono nell'organizzazione dei servizi pubblici e dei soggetti erogatori privati lucrativi e non lucrativi; i) collaborare all'elaborazione della relazione annuale sanitaria e sociale; j) collaborare con le strutture competenti in materia di tutela dell'ambiente nell'individuazione dei fattori di rischio per la salute derivanti da attivita' umane e produttive in relazione allo stato dell'ambiente. 2. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Osservatorio epidemiologico e per le politiche sociali sono definiti nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale. 3. Il responsabile dell'osservatorio epidemiologico e per le politiche sociali risponde del trattamento dei dati personali posseduti e, nell'esercizio dell'attivita' di informazione, deve garantire la tutela delle persone fisiche e giuridiche rispetto al trattamento dei dati personali, ferma restando, in rapporto ai compiti esercitati, la responsabilita' dei dirigenti delle strutture in cui si articola la struttura regionale competente in materia di sanita', salute e politiche sociali ai fini di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) come modificata, da ultimo, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282.