Art. 5.
  Osservatorio regionale epidemiologico e per le politiche sociali
    1. Nell'ambito della struttura regionale competente in materia di
sanita',  salute  e  politiche sociali opera l'osservatorio regionale
epidemiologico e per le politiche sociali con il compito di:
      a) produrre  dati  descrittivi  sulla  salute  e sui bisogni di
assistenza  sociale  della  popolazione  della  regione, individuando
indicatori utili ad identificare i problemi emergenti;
      b) individuare, sperimentare e applicare indicatori di qualita'
e  di  appropriatezza  dei  servizi  sanitari  e  sociali  a  livello
regionale;
      c) elaborare linee-guida relative alla qualita' dei servizi;
      d) progettare,   attivare,   gestire  e  controllare  i  flussi
informativi relativi alla domanda e al consumo di prestazioni;
      e) elaborare  studi  e ricerche su fasce di popolazione ai fini
della  rilevazione delle condizioni sociali, di vita e dello stato di
salute;
      f) fornire  ogni elemento utile alla programmazione sanitaria e
socio-assistenziale  regionale  anche  ai fini della elaborazione del
piano socio-sanitario e della valutazione dei risultati;
      g) svolgere analisi mirate su specifici fenomeni sociali;
      h) fornire elementi di conoscenza metodica delle impostazioni e
delle  modificazioni che intervengono nell'organizzazione dei servizi
pubblici e dei soggetti erogatori privati lucrativi e non lucrativi;
      i) collaborare   all'elaborazione   della   relazione   annuale
sanitaria e sociale;
      j) collaborare con le strutture competenti in materia di tutela
dell'ambiente  nell'individuazione  dei  fattori  di  rischio  per la
salute  derivanti  da  attivita' umane e produttive in relazione allo
stato dell'ambiente.
    2.   L'organizzazione   ed   il  funzionamento  dell'Osservatorio
epidemiologico  e  per le politiche sociali sono definiti nell'ambito
dell'applicazione   delle   disposizioni   vigenti   in   materia  di
organizzazione dell'amministrazione regionale.
    3.  Il  responsabile  dell'osservatorio  epidemiologico  e per le
politiche   sociali  risponde  del  trattamento  dei  dati  personali
posseduti  e,  nell'esercizio  dell'attivita'  di  informazione, deve
garantire  la  tutela  delle persone fisiche e giuridiche rispetto al
trattamento  dei  dati  personali,  ferma  restando,  in  rapporto ai
compiti  esercitati, la responsabilita' dei dirigenti delle strutture
in  cui  si  articola la struttura regionale competente in materia di
sanita',  salute e politiche sociali ai fini di quanto previsto dalla
legge  31  dicembre  1996,  n.  675  (Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) come modificata,
da ultimo, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282.